Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
elettricità soggetta all’obbligo di ritiro secondo l’articolo 15 LEne. Per adempiere a questa disposizione sarebbe ammesso, ad esempio, l’impiego in via prioritaria dell’energia elettrica secondo l’articolo 15 LEne.
Secondo periodo: i portafogli energetici dei circa 600 fornitori del servizio universale in Svizzera sono strutturati in modo estremamente diverso. Per i fornitori del servizio universale con una percentuale relativamente elevata di produzione nazionale rinnovabile, la quota minima ha un peso maggiore. Al fine di tenere debitamente conto di queste disparità e delle possibili distorsioni del mercato, i gestori della rete di distribuzione possono quindi vendere meno della metà della loro produzione propria ampliata nel servizio universale, qualora altrimenti più dell’80 per cento dell’energia elettrica venduta nel servizio universale verrebbe coperto da questa produzione propria ampliata.
Capoverso 2: i gestori delle reti di distribuzione comunicano preventivamente e in modo vincolante alla ElCom se rispetteranno solo l’obiettivo minimo del 50 per cento o se venderanno nel servizio universale una quota maggiore della loro produzione propria ampliata a partire da energie rinnovabili indigene. Anziché a una determinata percentuale di produzione propria è ammesso anche puntare alla soglia dell’80 per cento di cui al capoverso 1 secondo periodo. Come per l’attribuzione dei contratti di acquisto (art. 4 cpv. 3), anche in questo caso l’imputazione avviene tramite la contabilità per unità finali d’imputazione.
Capoverso 3: la seconda quota minima (art. 6 cpv. 5 lett. b LAEl) è rilevante per i gestori della rete di distribuzione con una produzione nazionale rinnovabile relativamente bassa. In virtù dell’obbligo di ritiro di cui all’articolo 15 LEne, tutti i gestori delle reti di distribuzione dispongono di un determinato quantitativo di produzione propria ampliata da energie rinnovabili. È richiesto che il servizio universale sia coperto per almeno il 20 per cento con elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili provenienti dagli impianti di produzione in Svizzera (per singola centrale o tramite un portafoglio). Alcuni gestori delle reti di distribuzione soddisferanno questo requisito già vendendo metà della produzione propria ampliata da energie rinnovabili in Svizzera di cui al capoverso 1. In caso contrario, il gestore della rete di distribuzione ha due possibilità per colmare questa lacuna: aumentare la quota di produzione propria ampliata che vende nel servizio universale oppure stipulare contratti di acquisto corrispondenti con durata di almeno tre anni. Questi due strumenti possono anche essere combinati.
Il capoverso 4 attribuisce alla ElCom la sorveglianza sul rispetto di queste disposizioni concernenti le quote minime.
Art. 4b Prodotto elettrico standard
Il capoverso 1 chiarisce che, a differenza delle quote minime di cui all’articolo 4a, i requisiti del prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2bisLAEl), non dipendono dalla conclusione di determinate transazioni energetiche, ossia dall’assegnazione commerciale delle corrispondenti quantità di energia elettrica. Nel caso del prodotto elettrico standard si tratta esclusivamente dell’acquisto di garanzie di origine (GO) da utilizzare successivamente per l’etichettatura dell’elettricità. Il capoverso 1 concretizza la disposizione di legge («in particolare sull’utilizzo di energia rinnovabile di origine nazionale») secondo cui deve essere raggiunta almeno una «quota di elettricità verde» nazionale del 75 per cento.
Il capoverso 2 non comporta un obbligo drastico. Nella maggior parte dei casi vengono comunque fornite GO per le transazioni energetiche. Nel caso del prodotto elettrico standard, i gestori delle reti di distribuzione sono obbligati ad acquistare le garanzie di origine di un altro produttore di energia elettrica soltanto se non dispongono di un numero sufficiente di garanzie di origine emesse per la propria produzione.