Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
Per la cosiddetta componente di lavoro è determinante la somma dell’energia elettrica prelevata. In altre parole, sono determinanti i chilowattora acquistati nel corso dell’anno tariffario. Nel caso della cosiddetta componente di potenza, ciò che conta è la potenza massima ricevuta dal consumatore finale in un determinato periodo di tempo. Nella prassi attuale ci si basa sulle potenze massime mensili (prelievo massimo di energia elettrica). Senza un sistema di misurazione intelligente, il gestore di rete può basarsi in alternativa anche sul dimensionamento dell’allacciamento. Oltre alle componenti di lavoro e potenza, i gestori di rete possono includere nelle tariffe anche le cosiddette tariffe di base (componenti di base fisse), indipendenti dai consumi e dalle potenze. La libertà tariffaria non è illimitata. In primo luogo, alcuni limiti derivano già dai principi tariffari di cui all’articolo 14 capoverso 3 della legge. Ai sensi della lettera a di tale capoverso, le tariffe devono da un lato riflettere i costi generati (principio di causalità). Dall’altro, secondo la lettera b, devono tenere conto degli obiettivi di un’infrastruttura di rete e di un utilizzo dell’energia elettrica efficienti e incentivare l’esercizio stabile e sicuro della rete. Quest’ultimo aspetto pone alcuni limiti alla ponderazione della componente di potenza. Se è vero che le tariffe basate sulla potenza sono fondamentalmente al servizio del principio di causalità, per il totale dei costi di rete non contano tanto la somma annua dei chilowattora quanto piuttosto il rispettivo carico massimo. D’altro canto, però, le componenti di lavoro incentivano maggiormente l’utilizzo efficiente dell’elettricità. La prassi della ElCom può pertanto determinare limiti massimi o minimi alla ponderazione di singole componenti tariffarie; a questo riguardo, in considerazione delle diverse realtà tecniche ed economiche, è possibile differenziare anche tra i diversi livelli di rete. In secondo luogo, la libertà tariffaria è limitata anche dalle disposizioni tariffarie specifiche per il livello della bassa tensione, in particolare dalle componenti minime di lavoro di cui all’articolo 18a capoverso 2 lettere a e c nonché capoverso 5.
Lettera b: poiché secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera a della legge le tariffe per l’utilizzazione della rete non devono più presentare strutture «semplici» ma soltanto «comprensibili», d’ora in poi vi saranno maggiori libertà per le tariffe la cui struttura può cambiare nel corso dell’anno tariffario in funzione di determinati fattori. Con questo si intendono le cosiddette tariffe dinamiche. Secondo la lettera b, tali tariffe sono ammesse se incentivano in modo mirato un comportamento al servizio della rete. Servono incentivi mirati per ridurre i contributi individuali al rispettivo carico di punta nella rete. La ElCom valuta, sia in caso di controversia sia d’ufficio, se la struttura concreta della tariffa risponda a tale obiettivo e se si possa quindi parlare di una tariffa dinamica. Si tratta in particolare della scelta dei parametri di riferimento relativi alla rete e della determinazione del loro influsso sulla variabilità delle singole componenti tariffarie; in linea di principio i gestori di rete sono liberi di scegliere la loro composizione. Si richiede che la struttura della tariffa possa variare almeno ogni ora. In linea di principio è ammessa una granularità ancora più precisa delle tariffe nel caso si tratti pur sempre di «strutture semplici» ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 lettera a LAEl. La dinamica può riferirsi alla componente di lavoro o alla componente di potenza. La metodologia concreta sarà pubblicata al più tardi entro la fine di agosto dell’anno precedente. Ciò implica che, sulla base della metodologia pubblicata, la fissazione delle tariffe può essere modificata entro il giorno precedente o in futuro anche in tempo reale, in modo da registrare le attuali carenze di rete.
Art. 18a Tariffe per l’utilizzazione della rete del livello di bassa tensione
Le nuove disposizioni per la definizione delle tariffe al livello di rete 7 mantengono il concetto del gruppo di clienti di base: indipendentemente dal profilo di acquisto e dall’eventuale consumo proprio, i consumatori finali ordinari di cui al capoverso 1 lettera a continuano ad appartenere allo stesso gruppo di clienti. Secondo la lettera b, i consumatori finali non ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente devono essere assegnati a un gruppo di clienti a sé stante, nel quale vigono particolari disposizioni tariffarie (cpv. 5). Ciò vale indipendentemente dal loro consumo annuo e dall’utilizzo dell’immobile durante tutto l’anno, vale a dire indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno le caratteristiche del gruppo di clienti di base.
Capoverso 2: per le tariffe per l’utilizzazione della rete del gruppo di clienti di base i gestori di rete possono applicare, come di consueto, tariffe per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro minima del 70 per cento (lett. a). Sono ora ammesse anche le tariffe dinamiche per l’utilizzazione della