Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
I gestori della rete di distribuzione iscrivono al passivo i pagamenti delle rimunerazioni ricevute dalla società nazionale di rete attraverso importi negativi nelle immobilizzazioni regolatorie e li ammortizzano insieme ai potenziamenti della rete entro un determinato periodo. Ciò impedisce che i gestori di rete possano conseguire un ricavo dalla parte di investimenti per la quale ricevono una rimunerazione.
Art. 15 cpv. 2 lett. b e cpv. 3
Capoverso 2: i potenziamenti della rete dovuti alla produzione sono ora disciplinati nell’articolo 15b LAEl e il rimando deve essere adeguato di conseguenza.
Capoverso 3: per un’imputazione dei costi il più possibile basata sul principio di causalità, la ponderazione della componente di potenza (valore medio delle potenze massime mensili) è aumentata dal 60 al 90 per cento. La componente di lavoro (somma dell’energia elettrica acquistata) si riduce dal 30 al 10 per cento. Viene eliminata la tariffa di base fissa per punto di prelievo, finora del 10 per cento, che involontariamente generava anche incentivi alla riduzione dei punti di raccordo tra la rete di trasporto e quella di distribuzione. Questo effetto è dannoso per la stabilità della rete e quindi per la sicurezza dell’approvvigionamento.
Art. 16 cpv. 1 e 1bis
Capoverso 1: analogamente alla nuova norma nell’articolo 15, anche a livello di rete di distribuzione è aumentata la ponderazione della componente di potenza, che passa dal 70 al 90 per cento. Per contro, la componente di lavoro scende dal 30 al 10 per cento.
Il nuovo capoverso 1bisintroduce il principio dell’importo netto: per rispettare maggiormente il principio di causalità, anche considerando la produzione sempre più decentralizzata di energia elettrica, in futuro nella traslazione dei costi si terrà conto anche dei flussi di elettricità «dal basso verso l’alto», se e nella misura in cui superano quelli nella direzione opposta. Il principio dell’importo netto riguarda solo la componente legata al lavoro; la componente legata alla potenza rimane invariata.
Art. 17 cpv. 2
Il nuovo capoverso precisa che, nel quadro della traslazione dei costi, per il calcolo dei valori di potenza si considera la potenza netta nei punti di interconnessione della rete. Questa potenza netta è determinata per le reti collegate galvanicamente.
Art. 18 Principi applicabili alle tariffe per l’utilizzazione della rete a tutti i livelli di rete
Per maggiore chiarezza, le disposizioni di esecuzione relative alle tariffe per l’utilizzazione della rete sono suddivise in due disposizioni. L’articolo 18 riporta le disposizioni applicabili a tutti i livelli di rete e di tensione, mentre il nuovo articolo 18a quelle concernenti in modo specifico il livello di rete 7 (livello di bassa tensione).
Il capoverso 1 precisa che le tariffe per l’utilizzazione della rete sono fissate per la durata di un anno civile, come avviene anche per le tariffe del servizio universale e di misurazione.
Per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, il capoverso 2 disciplina espressamente la composizione dei diversi gruppi di clienti, che si contraddistinguono per l’uniformità dei menù tariffari.
Capoverso 3: i gestori di rete sono liberi di scegliere se offrire ai consumatori finali di un gruppo di clienti altre tariffe per l’utilizzazione della rete oltre a quella standard. La tariffa standard va definita come tale al fine di distinguerla in modo trasparente dalle eventuali tariffe opzionali.
Il capoverso 4 disciplina due principi per la strutturazione delle singole tariffe, che si tratti di tariffe standard o opzionali. La lettera a chiarisce che, in linea di principio, i gestori di rete sono liberi nella scelta e nella ponderazione delle singole componenti tariffarie. Vale la libertà tariffaria. In generale, esistono tre diverse componenti tariffarie.