Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
qualsiasi utilizzo effettivo della flessibilità. Tuttavia, trattandosi di una prerogativa conferita al gestore della rete di distribuzione, il contratto si considera accettato dal titolare della flessibilità, a meno che quest’ultimo non manifesti espressamente il proprio disaccordo al gestore di rete (cfr. cpv. 2).
Nell’ambito dell’adeguamento del contratto, il gestore della rete di distribuzione deve informare il titolare della flessibilità delle situazioni in cui il suo impianto può servire la rete ai sensi dell’articolo 19a OAEl. Inoltre precisa la portata dell’utilizzo previsto della flessibilità a tale scopo (lett. a). Informa inoltre il titolare della flessibilità sulle modalità di utilizzo del sistema di controllo e di regolazione intelligente (lett. b). Le parti concordano inoltre sul modo in cui il titolare della flessibilità deve essere informato dell’utilizzo effettivo della sua flessibilità e della frequenza della comunicazione (lett. c). Il contratto dovrà inoltre contenere una clausola che fissi la rimunerazione per l’utilizzo effettivo della flessibilità. Essa deve basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori (lett. d). A tale riguardo, l’ElCom può intervenire in qualsiasi momento e adeguare gli indennizzi che considera abusivi (art. 22 cpv. 2 lett. d n. 2 LAEl). Il gestore della rete di distribuzione deve inoltre informare il titolare della flessibilità dei vari soggetti autorizzati ad utilizzare la flessibilità in sua vece, affinché detto titolare sia pienamente consapevole delle diverse opzioni disponibili e possa così scegliere liberamente a chi concedere l’accesso alla propria flessibilità (lett. e). Alcuni operatori, ad esempio gli aggregatori, hanno interesse ad utilizzare la flessibilità al servizio del sistema. I titolari della flessibilità potrebbero quindi scegliere di metterla a loro disposizione dietro compenso. Infine, il contratto deve contenere una clausola che informi il titolare della flessibilità in merito al suo diritto di vietare l’utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente e agli effetti di tale divieto (lett. f). Tale clausola deve essere sufficientemente riconoscibile, chiara e precisa. Il gestore della rete di distribuzione deve in ogni caso richiamare l’attenzione del titolare della flessibilità sul fatto che una sua mancata risposta equivale a una tacita accettazione della modifica contrattuale.
Se risulta che la prerogativa concessa ai gestori delle reti di distribuzione contribuisce a far sì che il potenziale di altri utilizzi della flessibilità non sia pienamente sfruttato, il Consiglio federale può eventualmente adottare delle misure. Esse possono includere l’introduzione di forme di commercializzazione indipendenti dal gestore della rete, come l’uso di una piattaforma neutrale dedicata alla flessibilità per un comprensorio. Esse possono anche assumere la forma di una revoca totale della prerogativa accordata.
Cpv. 2
Il capoverso 2 attua il diritto dei titolari della flessibilità di rifiutare l’utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente e, di conseguenza, l’utilizzo effettivo della loro flessibilità da parte del gestore della rete di distribuzione. La struttura giuridica dell’articolo 17c capoverso 3 LAEl prevede che i titolari della flessibilità debbano espressamente opporsi all’utilizzo del sistema, altrimenti si ritiene che vi abbiano acconsentito (opt-out). Tuttavia, il rifiuto non implica la disinstallazione del dispositivo.
Questa possibilità di rifiuto viene offerta ai titolari della flessibilità al momento della ricezione dell’adeguamento del contratto di utilizzo della rete di cui al capoverso 1 oppure con un preavviso di un mese per la fine di un trimestre.
Cpv. 3
Affinché il titolare della flessibilità sia consapevole dell’utilizzo effettivo della sua flessibilità, è indispensabile che i gestori delle reti di distribuzione lo informino al riguardo secondo le modalità previste nel contratto, ma almeno a ogni fatturazione. Tali informazioni possono essere fornite, ad esempio, tramite un portale clienti specifico per ogni titolare della flessibilità.
Art. 19d Ricorso agli utilizzi garantiti della flessibilità
Cpv. 1