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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10g Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori
1Per prevenire i danni causati da castori alle infrastrutture e per evitare un pericolo ad essi attribuibile, la Confederazione si assume al massimo il 30 per cento dei costi delle seguenti misure adottate dai Cantoni:
a. l’installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
b. gli sbarramenti di pietre e di ghiaia;
c. i reticoli per proteggere i canali di scolo;
d. l’installazione di tane di castoro artificiali;
e. l’installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;
f. l’installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;
g. altre misure efficaci dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.
2Se le misure di cui al capoverso 1 sono realizzate nel quadro di una pianificazione cantonale generale secondo il capoverso 3, la Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi.
3La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per misure di protezione in corrispondenza di tratti di corsi d’acqua in cui un’attività incontrollata dei castori potrebbe mettere in pericolo costruzioni e impianti di interesse pubblico.
Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre
1Secondo l’articolo 10 capoverso 2, sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati da castori:
a. la limitazione dell’attività di sbarramento con misure alla diga del castoro;
b. la protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;
c. la protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;
d. la protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene con misure di protezione secondo l’articolo 10c capoverso 1 lettere a–f;
e. la protezione di infrastrutture di trasporto mediante l’installazione di piastre metalliche o di tane di castoro artificiali;
f. lo sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;
g. altre misure dei Cantoni di cui all’articolo 10g capoverso 1 lettera g.
2Secondo l’articolo 10 capoverso 2, sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure per prevenire i danni causati da lontre:
a. recinzioni di protezione elettrificate attorno agli impianti tecnici di piscicoltura e di soggiorno;
b. altre misure dei Cantoni.
Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza
Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica
1L’UFAM gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica.
2Esso stipula mandati di prestazioni con istituzioni attive in tutta la Svizzera, in particolare nei seguenti settori:
a. gestione della selvaggina che:
1. causa conflitti o diffonde epizoozie;
2. necessita di una gestione intercantonale;
3. vive in zone protette secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia;
4. è minacciata a livello regionale e le popolazioni sono difficili da monitorare;
b. promozione di specie e spazi vitali in zone protette secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia e di corridoi faunistici secondo l’articolo 11a di tale legge.
3I compiti del Centro e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare:
a. la tenuta di statistiche e di banche dati connesse alla selvaggina;
b. lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la registrazione delle popolazioni di selvaggina e dei relativi effetti sullo spazio vitale;
c. il monitoraggio delle popolazioni di grandi predatori e di castori, la documentazione del loro ruolo nell’ecosistema, la registrazione dei danni e degli effetti da essi causati;
d. il monitoraggio delle popolazioni di specie difficili da rilevare;
e. il coordinamento di progetti per la cattura, la marcatura o il campionamento di selvaggina;
f. il coordinamento e la realizzazione di progetti di ricerca applicata con la selvaggina;
g. la documentazione e la trasmissione di conoscenze nei settori di ricerca e gestione della selvaggina;