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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari
Art. 14, rubrica
Indennità per la sorveglianza
Art. 15, rubrica
Indennità per danni arrecati dalla selvaggina
Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali
L’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure per la protezione delle specie e degli spazi vitali nelle riserve di cui all’allegato 1 e nelle riserve secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure.