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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
e. insediamento permanente in ruscelli, canalizzazioni industriali, impianti di piscicoltura e laghetti artificiali in zone declive.
3Una minaccia per le persone causata da un castoro sussiste in caso di:
a. attacchi ripetuti e non provocati nei confronti di persone in acqua;
b. gallerie scavate sotto infrastrutture di trasporto di interesse pubblico, o sotto argini e scarpate di sponda che rivestono importanza per la sicurezza contro le piene.
4L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o a evitare un pericolo per le persone, e dev’essere limitata a una durata e a un perimetro adeguati. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.
5Se nel perimetro di cui al capoverso 4 vive una famiglia di castori, la misura secondo il capoverso 1 si limita, nel periodo dal 16 marzo al 31 luglio, alla cattura del castoro mediante trappola a trabocchetto prima della sua eventuale uccisione con un colpo di grazia. Durante tale periodo, le femmine che allattano sono protette.
Art. 10 Risarcimento dei danni provocati da esemplari di specie protette
1La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
a. linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l’80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricolo;
b. lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno;
c. castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco, alle colture agricole e a costruzioni e impianti secondo l’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.
2I Cantoni accertano se il danno è stato effettivamente causato da un animale di cui al capoverso 1. Essi determinano l’ammontare del danno causato dalla selvaggina e verificano se le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente e se il bestiame danneggiato è registrato nella banca dati sul traffico di animali secondo l’articolo 45b della legge del 1º luglio 19666 sulle epizoozie (LFE).
3La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti. Il rimborso da parte dell’UFAM ai Cantoni avviene una volta all’anno per il periodo dal 1º novembre al 31 ottobre.
Art. 10bis- 10quinquies
Abrogati
Art. 10a
Ex art. 10bis
Art. 10b Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori
1I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api nell’areale di attività di grandi predatori in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10c capoversi 1–3. Nel caso di aziende alpestri che praticano l’estivazione di ovini e caprini, i Cantoni forniscono consulenza in loco e annotano i risultati per ogni categoria di animali da reddito nel piano individuale di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b capoverso 4 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti.
2Nell’ambito del piano individuale di protezione del bestiame di cui al capoverso 1, i Cantoni possono designare le superfici delle aziende alpestri sulle quali non considerano ragionevolmente esigibile l’adozione di misure per la protezione del bestiame secondo l’articolo 10d capoverso 1. Si tratta in particolare di:
a. aziende alpestri con meno di dieci carichi normali consentiti di ovini o caprini, che non possiedono un’infrastruttura adeguata per il personale d’alpeggio e che non sono raggiungibili per via carreggiabile o tramite impianto a fune;
b. pascoli di aziende alpestri che non consentono l’adozione a regola d’arte delle misure per la protezione del bestiame secondo l’articolo 10d capoverso 1 lettera a.
Art. 10c Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione
1Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
a. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame realizzate a regola d’arte o cani da protezione del bestiame riconosciuti e impiegati a regola d’arte secondo l’articolo 10d capoverso 4;
b. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervidi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame realizzate a regola d’arte;
c. per animali della specie bovina o equina: la detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli da tale pascolo;
d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere;
e. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api realizzate a regola d’arte.
2Nelle aziende alpestri che praticano l’estivazione di ovini o caprini la cui protezione non è ragionevolmente esigibile secondo l’articolo 10b capoverso 2, dopo i primi attacchi da parte di grandi predatori è considerata ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure d’emergenza: