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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 settembre 199110 sulle bandite federali

Art. 5 cpv. 1 lett. fbise lett. i

1Nelle bandite valgono le seguenti disposizioni generali:

fbisla circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; restano salvi gli interventi di polizia e gli interventi per fini di salvataggio; i Cantoni possono inoltre autorizzare deroghe per:

1. ricerca scientifica;

2. programmi di monitoraggio delle popolazioni di animali e degli spazi vitali;

3. ispezioni di infrastrutture;

4. riprese di foto e video nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo l’articolo 5 capoverso 2, nonché per riprese di foto e video di interesse pubblico.

i sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio. È fatto salvo l’uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d’impianti militari speciali. Sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d’armi per compiti di controllo dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 11 cpv. 5

Abrogato

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Art. 14, rubrica

Indennità per la sorveglianza

Art.15, rubrica

Indennità per danni arrecati dalla selvaggina

Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali

L’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle bandite di cui all’appendice 1 e nelle bandite secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure.

2. Ordinanza del 21 gennaio 199111 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Art. 5 cpv. 1 lett. fbis

1Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; restano salvi gli interventi di polizia e gli interventi per fini di salvataggio; i Cantoni possono inoltre autorizzare deroghe per:

1. ricerca scientifica;

2. programmi di monitoraggio delle popolazioni di animali e degli spazi vitali;

3. ispezioni di infrastrutture;

4. riprese di foto e video nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo l’articolo 5 capoverso 2, nonché per riprese di foto e video di interesse pubblico.

10 RS 922.31

11 RS 922.32