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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (n. III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 settembre 199110 sulle bandite federali
Art. 5 cpv. 1 lett. fbise lett. i
1Nelle bandite valgono le seguenti disposizioni generali:
fbisla circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; restano salvi gli interventi di polizia e gli interventi per fini di salvataggio; i Cantoni possono inoltre autorizzare deroghe per:
1. ricerca scientifica;
2. programmi di monitoraggio delle popolazioni di animali e degli spazi vitali;
3. ispezioni di infrastrutture;
4. riprese di foto e video nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo l’articolo 5 capoverso 2, nonché per riprese di foto e video di interesse pubblico.
i sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio. È fatto salvo l’uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d’impianti militari speciali. Sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d’armi per compiti di controllo dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Art. 11 cpv. 5
Abrogato
Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari
Art. 14, rubrica
Indennità per la sorveglianza
Art.15, rubrica
Indennità per danni arrecati dalla selvaggina
Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali
L’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle bandite di cui all’appendice 1 e nelle bandite secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure.
2. Ordinanza del 21 gennaio 199111 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
Art. 5 cpv. 1 lett. fbis
1Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; restano salvi gli interventi di polizia e gli interventi per fini di salvataggio; i Cantoni possono inoltre autorizzare deroghe per:
1. ricerca scientifica;
2. programmi di monitoraggio delle popolazioni di animali e degli spazi vitali;
3. ispezioni di infrastrutture;
4. riprese di foto e video nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo l’articolo 5 capoverso 2, nonché per riprese di foto e video di interesse pubblico.
10 RS 922.31
11 RS 922.32