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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4e cpv. 4
Cpv. 1-3 dell’ex art. 4tercpv. 1-3
4Nelle cartine nazionali che trattano gli sport sulla neve, l’Ufficio federale di topografia rappresenta le zone di tranquillità della selvaggina e i percorsi consentiti al suo interno.
Art. 6 cpv. 2 terzo periodo
2…I veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di assistenza, vengano nuovamente rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia.
Art. 7 cpv. 1 secondo periodo
1… Non è oggetto del divieto offrire o vendere:
a. selvaggina nata in cattività e per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata; o
b. animali selvatici catturati a scopo di reinsediamento.
Art. 8bis
Abrogato (spostato nell’art. 8a)
Art. 8a
Ex articolo 8bis
Art. 8b Utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli
I Cantoni regolamentano l’impiego di droni affinché persone esperte possano salvare i caprioli appena nati dalle falciatrici.
Da inserire prima della sezione 3
Sezione 2a: Corridoi faunistici
Art. 8c Inventario dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale
1I corridoi faunistici servono a garantire nel lungo periodo la migrazione della selvaggina lungo assi di interconnessione tra gli spazi vitali.
2L’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale comprende gli oggetti elencati nell’allegato 4.
3L’inventario riporta per ciascun oggetto:
a. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione del territorio;
b. le specie animali che beneficeranno in via principale del corridoio;
c. una valutazione dell’attuale accessibilità del corridoio e delle misure più importanti per il mantenimento o il ripristino della funzionalità.
4La descrizione degli oggetti costituisce parte integrante della presente ordinanza ed è pubblicata separatamente, tramite un rimando, nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali). È accessibile in formato elettronico4.
Art. 8d Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
1Confederazione e Cantoni provvedono affinché la funzionalità dei corridoi faunistici sia garantita e non venga compromessa da altri utilizzi. Qualora nel singolo caso sussistano interessi diversi, si dovrà decidere sulla base di una ponderazione degli interessi.
2I corridoi faunistici devono essere tenuti in considerazione nella pianificazione settoriale, direttrice e dell’utilizzazione.
3I Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, adottano le misure idonee al mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. In particolare, essi provvedono affinché:
a. i corridoi faunistici siano utilizzati in modo adeguato dal punto di vista dell’agricoltura e dell’economia forestale; in particolare, i corridoi faunistici non devono subire un pregiudizio permanente da impianti e recinzioni;
b. all’interno dei corridoi faunistici siano creati elementi strutturali per la valorizzazione del corridoio;
c. vengano adottate misure per aiutare la selvaggina ad attraversare il corridoio in modo sicuro;
d. venga analizzata la possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli esistenti nelle vicinanze dei corridoi faunistici,
3 RS 170.512
4 Map.geo.admin o bafu.admin.ch: Corridoi faunistici interregionali