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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell’anno precedente e, se già noto, nell’anno in corso,
3. agli abbattimenti di lupi ordinati ufficialmente e ai lupi inselvatichiti per branco durante gli ultimi 12 mesi;
b. una motivazione sulla necessità di regolazione dei singoli branchi per:
1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure ragionevoli di protezione del bestiame conformemente alla consulenza cantonale,
2. prevenire danni alle persone, oppure
3. prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se la popolazione di artiodattili impediscono la rinnovazione naturale del bosco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni da selvaggina causati da artiodattili selvatici secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste;
c. al risultato del coordinamento intercantonale all’interno della regione determinante secondo l’allegato 3.
3Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione della popolazione di lupi nelle regioni secondo l’allegato 3 si applicano le seguenti condizioni:
a. in presenza di un branco: è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali del branco nati nell’anno della regolazione;
b. in presenza di più branchi: è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione;
c. in caso di superamento della popolazione minima nel branco secondo l’allegato 3: è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché così facendo non si scenda al di sotto della popolazione minima della regione e a condizione che, nonostante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, si manifestino danni o i lupi presentino un comportamento indesiderato.
4Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 3 lettere a e b può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso.
5I lupi che nell’areale di attività del branco in questione sono inselvatichiti o sono stati abbattuti secondo gli articoli 4c e 9terdurante i 12 mesi precedenti il rilascio dell’autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati.
6L’autorizzazione deve essere limitata all’areale di attività del branco in questione. I lupi di un branco devono essere abbattuti al di fuori di una comunità e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, di insediamenti, di edifici abitati tutto l’anno o di impianti a forte utilizzo antropico. Ciò non si applica all’abbattimento dei lupi di un branco di cui al capoverso 3 lettera c.
7I Cantoni coordinano i rilevamenti annuali delle popolazioni e l’autorizzazione all’interno delle regioni secondo l’allegato 3.
8L’UFAM rilascia la sua autorizzazione al Cantone per la durata di un anno; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi sui Cantoni di una regione secondo l’allegato 3. I branchi con un areale di attività che si estende su più regioni di cui all’allegato 3 vengono computati in modo proporzionale.
Art. 4c Regolazione del lupo secondo l’articolo 12 capoverso 4bisdella legge sulla caccia
1Sono considerati danni ad animali da reddito secondo l’articolo 12 capoverso 4bisdella legge sulla caccia quelli causati da lupi di un branco che, nel loro areale di attività e nell’attuale periodo di estivazione, hanno ucciso almeno otto animali da reddito oppure ucciso o ferito gravemente almeno un animale delle specie bovina, equina e camelide del nuovo mondo, a condizione che siano state preventivamente adottate misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.
2Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione.
3I lupi devono essere abbattuti in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito da cui proviene il bestiame predato.
4Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia
1L’ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione dei lupi dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone.
2Il contributo annuo della Confederazione è pari al massimo a 20 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposta la metà del contributo.
2 RS 921.01