Progetto
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8e Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
L’ammontare delle indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale dipende:
a. dall’importanza delle misure per l’interconnessione su vasta scala degli spazi vitali della selvaggina;
b. dall’entità, qualità, complessità ed efficacia delle misure per mantenere e ripristinare la permeabilità del corridoio faunistico.
Art. 9bise 9ter
Abrogati
Art. 9a Misure contro singoli esemplari di specie protette
1L’UFAM ordina misure contro singoli orsi; se un orso rappresenta una minaccia grave e imminente per le persone, il Cantone può disporre direttamente l’abbattimento dell’esemplare.
2Nel caso di misure dei Cantoni contro singoli esemplari di linci, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, l’UFAM dev’essere preventivamente sentito.
Art. 9b Misure contro singoli lupi secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia
1Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che non appartengono a un branco e che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone.
2Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:
a. sono uccisi almeno sei ovini o caprini nell’arco di quattro mesi; o
b. è stato ucciso o gravemente ferito almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo.
3Non sono considerati ai fini della valutazione del danno secondo il capoverso 2 gli animali da reddito sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, oppure gli animali da reddito che durante l’estivazione vengono sbranati su superfici sulle quali non è ammesso il pascolo secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti (OPD).
4Una minaccia per le persone sussiste in particolare se un lupo:
a. si comporta in modo aggressivo nei confronti di persone o cani nelle immediate vicinanze della persona;
b. attacca cani all’interno di insediamenti o in prossimità di edifici abitati tutto l’anno;
c. sbrana animali da reddito agricolo su un’area aziendale all’interno di stalle o di zone di libera uscita recintate;
d. ripetutamente e nonostante tentativi di dissuasione:
1. si aggira spontaneamente durante il giorno nelle immediate vicinanze di insediamenti, di edifici abitati tutto l’anno o di impianti ampiamente utilizzati dall’uomo;
2. segue le persone per un certo lasso di tempo e a distanza ravvicinata.
5I Cantoni interessati valutano in modo coordinato i danni o le situazioni di minaccia verificatisi sul territorio di due o più Cantoni.
6L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o ulteriori minacce per le persone causati da un singolo lupo. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Questo corrisponde:
a. in caso di predazioni di animali da reddito protetti: alla superficie occupata dagli animali da reddito all’interno dell’areale di attività del lupo;
b. in caso di predazioni di animali da reddito su un alpeggio la cui protezione è considerata dal Cantone non ragionevolmente esigibile secondo l’articolo 10c capoverso 2: al perimetro del pascolo di tale alpeggio;
c. in caso di pericolo per le persone: ai luoghi in cui sussiste tale pericolo.
Art. 9c Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di minaccia per le persone
Se un lupo di un branco rappresenta una minaccia per le persone secondo l’articolo 9b capoverso 4 lettere a–d, il Cantone può, in deroga all’articolo 4b capoverso 1, ordinarne l’abbattimento immediato senza l’approvazione dell’UFAM.
Art. 9d Misure contro singoli castori secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia
1Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli castori se questi causano danni rilevanti o rappresentano una minaccia per le persone, a condizione che il danno o la minaccia non possano essere prevenuti mediante misure ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10j capoverso 1.
2Un danno rilevante causato da un castoro sussiste in caso di:
a. gallerie scavate sotto costruzioni e impianti di interesse pubblico o sotto vie di collegamento ad aziende agricole;
b. sbarramento di acque con possibile allagamento di insediamenti o di costruzioni e impianti di interesse pubblico, nonché con possibile rigurgito di sistemi di drenaggio agricoli se sono interessate superfici per l’avvicendamento delle colture;
c. sbarramento di acque con possibile allagamento di paludi e conseguenti danni permanenti;
d. insediamento permanente in impianti per il trattamento o la depurazione delle acque;