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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine

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a. su singoli pascoli che non possono essere protetti in un alpeggio altrimenti protetto: il trasferimento degli ovini o caprini in un pascolo protetto;

b. nel caso di aziende alpestri che non possono essere complessivamente protette: altre misure d’emergenza efficaci adottate dal Cantone d’intesa con l’UFAM.

3Animali da reddito che si trovano su un’area aziendale in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti dai grandi predatori.

4Gli allevatori e gli apicoltori attuano sotto la propria responsabilità le misure considerate ragionevolmente esigibili dal Cantone nell’ambito della consulenza secondo l’articolo 10c capoverso 1.

Art. 10d Esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame

1L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito agricolo e la loro difesa contro animali estranei.

2I cani devono aver superato un esame di idoneità alla protezione del bestiame e devono essere impiegati a regola d’arte al fine di poter essere riconosciuti come misura per la protezione del bestiame secondo l’articolo 10d capoverso 1 lettera a e sostenuti con aiuti finanziari secondo l’articolo 10g capoverso 2.

3I Cantoni stabiliscono le razze canine ammissibili all’esame; verificano l’idoneità dei singoli cani alla protezione del bestiame a partire dall’età di 15 mesi. Su proposta e a carico del Cantone, l’esame può essere effettuato dall’UFAM. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. in funzione del suo utilizzo, è socializzato nei confronti degli esseri umani e delle persone e adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20088 sulla protezione degli animali; OPAn), e in presenza del detentore è controllabile da quest’ultimo;

b. durante l’impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito (attaccamento al bestiame) e all’avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di utilizzo e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;

c. non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).

4I Cantoni registrano nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE come «cani da protezione del bestiame riconosciuti» i cani che hanno superato l’esame di cui al capoverso 3.

5Essi provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno entro il 15 aprile comunicano all’UFAM le zone d’impiego previste dei cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona di estivazione; l’Ufficio federale di topografia riporta le zone d’impiego comunicate nel geoportale federale.

Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api

I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano le misure per la protezione del bestiame e delle api conformemente alla consulenza cantonale di cui all’articolo 10b capoverso 1. Essi provvedono affinché le carenze riscontrate siano eliminate rapidamente.

Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

1L’UFAM può partecipare con un contributo forfettario pari al massimo al 80 per cento ai costi delle seguenti attività di pianificazione dei Cantoni per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori:

a. pianificazione regionale delle aziende d’estivazione e con pascoli comunitari che praticano l’estivazione di ovini e caprini, come base per la protezione del bestiame;

b. pianificazione individuale per la prevenzione di conflitti con i cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 10e capoverso 4 nelle aziende agricole e alpestri;

c. pianificazione per la separazione dei percorsi pedonali e per mountain bike nella zona d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l’articolo 10d capoverso 4, a condizione che ciò sia necessario in base alla pianificazione di cui alla lettera b, e attuazione delle misure;

d. pianificazione regionale per la prevenzione di conflitti con gli orsi.

2L’UFAM partecipa con un contributo forfettario annuale pari al massimo al 80 per cento ai costi dei programmi cantonali di protezione del bestiame e delle api, in particolare delle misure per la protezione del bestiame e delle api e delle misure d’emergenza secondo l’articolo 10c capoversi 1 e 2. L’ammontare del contributo dell’UFAM ai Cantoni è determinato in base alla quota del rispettivo Cantone in rapporto:

a. alla popolazione di lupi della Svizzera;

b. alla popolazione di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base;

c. alla popolazione di ovini e caprini in estivazione per i quali viene corrisposto un importo supplementare secondo l’articolo 47b OPD;

d. al numero di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l’articolo 10d capoverso 4.

8 RS 455.1