Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OPSR

5 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull’ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600)

5.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) attribuisce maggiore importanza alla prevenzione, alla riduzione e alla valorizzazione mirata dei rifiuti.

Nell’ambito della consultazione sono state proposte le modifiche di seguito riportate:

• I Cantoni (art. 4 cpv. 1) e i detentori (art. 32 cpv. 2 lett h e i) di impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU) saranno obbligati a prevenire i casi di emergenza. Dovranno adottare misure per garantire lo smaltimento o il deposito intermedio dei rifiuti per un certo periodo di tempo in caso d’interruzioni dell’esercizio (p. es. in caso di difficoltà legate all’approvvigionamento dei mezzi d’esercizio).

• Introduzione del materiale di scavo dei binari nell’elenco dei materiali di demolizione (art. 20 cpv. 1).

• Eliminazione del riferimento specifico al riciclaggio del calcestruzzo di demolizione nelle discariche (art. 20 cpv. 3).

• Autorizzazione alla valorizzazione energetica dei residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta separata (art. 24 cpv. 1).

• Adeguamento dell’obbligo di rendicontazione per i detentori (art. 27 cpv. 1 lett. e).

• Secondo l’articolo 32 capoverso 2, almeno il 55 per cento del contenuto energetico deve essere utilizzato al di fuori degli impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti. Tale obbligo dovrà essere assolto dal 1° gennaio 2026 e presuppone un’ottimizzazione energetica per alcuni impianti. Per gli impianti che saranno disattivati entro il 31 dicembre 2035, su richiesta del gestore o del Cantone competente, la Confederazione potrà concedere deroghe (art. 54 cpv. 2 OPSR).

• Eliminazione del codice 7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili (all. 1).

• Menzione esplicita del calcestruzzo di demolizione e del materiale di demolizione non separato, come pure di tutte le frazioni riciclabili provenienti dal loro trattamento, come rifiuti per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo (all. 4 n. 3.1 lett. h [nuova]).

5.2 Pareri pervenuti

Sul progetto di modifica dell’OPSR sono pervenuti complessivamente 54 pareri, espressi da 24 Cantoni, 1 partito politico (PS), 17 associazioni mantello nazionali e organizzazioni professionali nonché 13 altre parti interessate.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

In linea di principio, la maggioranza dei partecipanti ha espresso un parere favorevole alle modifiche proposte.

Un partito politico (PS), 1 Cantone (GL), 2 organizzazioni professionali (Eco Swiss e Kompostforum Schweiz), 5 associazioni mantello nazionali (Stiftung Auto Recycling Schweiz, usam, svu | asep, aeesuisse e metal.suisse) e 1 altra parte interessata (EcoServe International AG) sono sostanzialmente favorevoli al progetto nel loro parere generale.

Altre 3 parti interessate (RBS, Ferrovie federali svizzere FFS, BLS Netz AG) sono sostanzialmente favorevoli al progetto, ma hanno formulato osservazioni.

Ventidue Cantoni (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, BS, BL, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, SZ e SH), 4 organizzazioni professionali (economiesuisse, DCPA, CCA e Azienda