Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OTRif
concreta dei tipi di rifiuti interessati dalle restrizioni all’esportazione migliori la comprensione dell’ordinanza e l’esecuzione, e, quindi, anche la certezza del diritto per gli attori. Secondo cemsuisse, le capacità di ricezione di combustibili alternativi nei cementifici non sono esaurite, motivo per cui, ai fini dell’economia circolare e del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero della politica climatica, è opportuno sottoporre i residui della selezione dei rifiuti a valorizzazione materiale ed energetica in Svizzera.
L’associazione mantello economiesuisse, scienceindustries e Swissmem sostengono in linea di principio la modifica prevista dell’articolo 17, auspicando tuttavia l’integrazione seguente:
«1. rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, ad eccezione delle frazioni separate per il riciclaggio puramente materiale».
L’intenzione dell’integrazione è garantire che i rifiuti che possono essere sottoposti a valorizzazione sia termica che materiale (p. es. la plastica) possano essere esportati per la valorizzazione materiale.
L’associazione VSMR accoglie con favore la precisazione dell’esclusione di fatto dall’esportazione dei rifiuti non raccolti separatamente. Tuttavia, lamenta la liberalizzazione delle possibilità di esportazione dei rifiuti raccolti separatamente, che poi risultano mancare per un trattamento a livello nazionale.
4.3.2.6 Articolo 17 lettera c numero 4
L’associazione ASIR approva espressamente le modifiche dell’articolo 17 lettera c numero 4.
4.3.2.7 Articolo 17 lettera c numero 5
L’associazione cemsuisse approva senza riserve le modifiche, aspettandosi che il divieto di esportazione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini abbia un effetto positivo sul già elevato grado di sostituzione dei combustibili impiegati nei cementifici. In questo modo l’industria svizzera del cemento può progredire ulteriormente in direzione dell’obiettivo a lungo termine del saldo netto pari a zero.
L’Associazione svizzera dell’industria del gas accoglie con favore la modifica prevista, in quanto lascia prevedere un impatto positivo sull’offerta di substrati per gli impianti nazionali per la produzione di biogas. L’eccezione per i rifiuti di legno è giustificata dalla prassi attuale.
Anche Kompostforum Schweiz, Biomasse Suisse e Satom SA accolgono espressamente con favore la modifica. Dal loro punto di vista, gli impianti di compostaggio in Svizzera dispongono sia del know-how necessario sia di capacità sufficienti per smaltire la piccola quantità di nuovo materiale prodotto. Gli impianti che praticano il compostaggio localmente o producono biogas ricevono perciò un sostegno. La modifica tiene conto del fatto che non è possibile distinguere i rifiuti biogeni provenienti dalle economie domestiche e quelli provenienti dalle imprese.
Secondo Biomasse Suisse, i rami e il materiale da potatura degli arbusti provenienti dal giardinaggio non dovrebbero valere come rifiuti di legno e quindi la loro esportazione dovrebbe essere consentita solo in misura limitata.
Per contro, ASIR, SAIDEF SA e Baustoff Kreislauf Schweiz chiedono lo stralcio di questo numero e, quindi, l’abolizione delle restrizioni all’esportazione per tutti i rifiuti vegetali. La motivazione addotta è che il volume di rifiuti vegetali dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche ed è soggetto a marcate fluttuazioni stagionali. Il compostaggio richiede tempo (in condizioni di bagnato p. es. i prodotti non possono essere setacciati per formare un compost) e spazio (a causa degli spazi ristretti, gli impianti di compostaggio giungono a saturazione e un ampliamento delle postazioni conforme alla destinazione della zona è oggi praticamente impossibile). La vendita del compost generato in agricoltura è fortemente regolamentata e limitata dall’ordinanza sui concimi (RS 916.171). Di conseguenza, le esportazioni di rifiuti vegetali, sporadiche e poco significative in termini di volume, rimarranno consentite in linea di principio.