Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Capoverso 2

Nel contesto della fornitura transfrontaliera di servizi finanziari, le autorità estere tendono in misura crescente a perseguire i propri interessi di vigilanza e vogliono poter effettuare le verifiche corrispondenti direttamente in loco. Gli interessi delle autorità estere a svolgere tali verifiche sono tanto maggiori quanto più numerose sono le attività esercitate al di fuori del loro ambito di competenza. Con la riformulazione del secondo capoverso dell’articolo 43 AP-LFINMA aumentano le possibilità di collaborazione della FINMA in relazione alle verifiche transfrontaliere dirette condotte da autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari sia presso le imprese assoggettate alla vigilanza in Svizzera sia presso quelle non assoggettate in Svizzera.

In particolare, conformemente all’articolo 43 capoverso 2 lettera a AP-LFINMA la FINMA può, come finora, permettere ad autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare, nel quadro del loro controllo nel Paese di origine (in qualità di «home supervisor»), verifiche transfrontaliere dirette in Svizzera presso filiali, succursali e rappresentanze di fornitori esteri di servizi finanziari assoggettati alla vigilanza nonché presso altre imprese in Svizzera, anche non assoggettate alla vigilanza, sempre che la loro attività rientri nella vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

Secondo l’articolo 43 capoverso 2 lettera b AP-LFINMA la FINMA può, come finora, permettere verifiche transfrontaliere in Svizzera presso gli assoggettati alla vigilanza nonché presso le loro società di gruppo che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA, sempre che l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente sia responsabile, nel suo territorio (in qualità di «host supervisor»), della vigilanza sull’attività delle persone oggetto della verifica. Le verifiche transfrontaliere effettuate a causa di un’attività all’estero possono quindi, come finora, essere ammesse per tutte le persone che, secondo le leggi svizzere sui mercati finanziari, necessitano di un’autorizzazione, un riconoscimento, un’abilitazione o una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari e in aggiunta anche per le società di gruppo che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA.

L’articolo 43 capoverso 2 lettera b AP-LFINMA prevede ora la possibilità di effettuare verifiche transfrontaliere anche presso amministratori di indici di riferimento (non assoggettati alla vigilanza in Svizzera) la cui attività presenti un legame con il mercato estero e quindi rientri nella competenza di vigilanza dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. Un «amministratore di indici di riferimento» è una persona fisica o giuridica che esercita il controllo sulla messa a disposizione di un valore di riferimento.

Con l’articolo 43 capoverso 2 lettera c AP-LFINMA deve infine essere creata una nuova base per le verifiche transfrontaliere dirette nel caso di un’esternalizzazione (cosiddetto. «outsourcing») di compiti in Svizzera da parte di fornitori esteri di servizi finanziari. Gli assoggettati alla vigilanza ma anche le imprese svizzere non assoggettate alla vigilanza della FINMA forniscono regolarmente servizi essenziali a fornitori esteri di servizi finanziari. I compiti vengono esternalizzati all’interno del gruppo, per esempio da una società madre estera alla filiale svizzera o viceversa dalla filiale estera alla società madre svizzera oppure a una società del gruppo importante svizzera ai sensi dell’articolo 2biscapoverso 1 lettera b della legge dell’8 novembre 193489 sulle banche e dell’articolo 3a dell’ordinanza del 30 aprile 201490 sulle banche. I compiti possono essere esternalizzati anche al di fuori di gruppi, sia ad assoggettati alla vigilanza sia a imprese non assoggettate alla vigilanza della FINMA.

In questi casi le rispettive autorità estere possono avere un interesse del tutto legittimo a effettuare verifiche transfrontaliere dirette presso l’impresa svizzera che fornisce servizi a un

89 RS 952.0

90 RS 952.02