Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
A queste condizioni, gli assoggettati alla vigilanza possono senz’altro presupporre che il principio della specialità e della confidenzialità ai sensi della legge è adempiuto. Nella sua assistenza amministrativa, anche la FINMA non è in grado di garantire e assicurare che le informazioni trasmesse vengano effettivamente utilizzate in maniera confidenziale e secondo il vincolo di scopo. Se esistono indizi che i principi in questione non sono stati rispettati o sono stati violati, sia gli assoggettati alla vigilanza sia la FINMA devono rinunciare a effettuare (altre) trasmissioni.
L’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA pone la tutela dei diritti dei clienti e di terzi come ulteriore condizione per la trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza83. La tutela dei diritti dei clienti e di terzi deve continuare a essere verificata e garantita personalmente dagli assoggettati alla vigilanza.
L’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA prevede inoltre che gli assoggettati alla vigilanza possano trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico anche se queste non utilizzate a scopo di vigilanza sui mercati finanziari ma sono in relazione con operazioni di clienti o di assoggettati alla vigilanza e sono necessarie per eseguire tali operazioni secondo il rispettivo diritto estero applicabile (di norma il diritto estero in materia di mercati finanziari). Anche in questo caso, la trasmissione diretta di informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza è ammessa se sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.
Un caso esemplare di applicazione dell’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA sono le notifiche a repertori esteri di dati sulle negoziazioni effettuate dagli assoggettati alla vigilanza nel quadro di operazioni con valori mobiliari per i loro clienti. Oggi molte operazioni finanziarie sono ammesse solo sulla base di queste notifiche ai mercati esteri e quindi non possono essere validamente eseguite o concluse in assenza di tali notifiche. L’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA non è però limitato unicamente alle notifiche collettive standardizzate in virtù di obblighi di notifica e di informazione esteri. Se le condizioni sono soddisfatte, in singoli casi sono possibili anche altre trasmissioni, tra cui per esempio trasmissioni di risposte specifiche degli assoggettati alla vigilanza a richieste individuali riguardo a singole transazioni o singoli clienti84.
In simili casi di esecuzione transfrontaliera di operazioni non è necessario rispettare né il principio della specialità né il principio della confidenzialità bensì occorre unicamente assicurare che siano tutelati i diritti dei clienti e di terzi, per esempio attraverso il loro consenso allo scambio di informazioni.
La trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità penali e fiscali estere sulla base dell’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA non deve essere ammessa. In presenza di indizi tali da far supporre che un ente estero è stato specificamente incaricato o incaricato nel singolo caso da autorità fiscali o penali estere, una trasmissione a tale ente sulla base dell’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA è parimenti inammissibile; è fatto salvo il caso dell’adempimento di obblighi legali generali di denuncia e d’informazione oppure di obblighi standardizzati di notifica e di trasparenza.
83 Relativamente ai diritti dei clienti e di terzi, gli assoggettati alla vigilanza hanno anche l’obbligo di garantire il segreto commerciale e bancario, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Le misure da adottare nel caso concreto sono determinate secondo il diritto svizzero applicabile al caso specifico. L’adempimento di queste condizioni giuridiche rientra nella sfera di responsabilità degli assoggettati alla vigilanza.
84 Cfr. FINMA, Ex-post-Evaluations- und Erläuterungsbericht. Bericht über die Evaluation vom 19. Juli bis 13. September 2019 zum Rundschreiben 2017/6 «Direktübermittlung» und Erläuterungen zum Entwurf des teilrevidierten Rundschreibens, pag. 17, consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Indagini conoscitive e valutazioni > Indagini conoscitive concluse > 2020 (consultato da ultimo il: 22.4.2024).