Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Le trasmissioni di informazioni a enti di subcustodia e altri enti continuano a sottostare ai requisiti della legge del 3 ottobre 200885 sui titoli contabili (LTCo), quindi l’articolo 11b LTCo è lex specialis rispetto all’articolo 42c capoversi 1–4 AP-LFINMA.
I capoversi 1 e 2 dell’articolo 42c AP-LFINMA non dovranno applicarsi unicamente alle fattispecie comprese nel campo di applicazione dell’articolo 271 CP bensì anche ad altre fattispecie, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42c AP-LFINMA.
Inoltre, la norma dell’articolo 42c AP-LFINMA non deve essere esaustiva, ovvero se le condizioni sono adempiute, il servizio competente deve poter accordare un’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 271 CP anche per altri casi della trasmissione diretta di informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza ad autorità ed enti esteri.
Capoverso 3
Le trasmissioni di informazioni secondo l’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA devono essere previamente notificate alla FINMA se queste sono di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 LFINMA. Questo caso si configura quando l’informazione stessa è di grande importanza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LFINMA, tale da giustificare un obbligo di notifica anche a prescindere da una sua eventuale trasmissione, oppure quando è la trasmissione stessa a essere di grande importanza; vale a dire che un’informazione può diventare un’informazione di grande importanza anche per il fatto che deve essere trasmessa all’estero. Nel valutare se la trasmissione sia di grande importanza secondo il capoverso 3 dell’articolo 42c AP-LFINMA è determinante il momento della trasmissione.
Per quanto riguarda le trasmissioni di informazioni secondo l’articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA, che non sono utilizzate a scopo di vigilanza sui mercati finanziari, non è più previsto per gli assoggettati alla vigilanza alcun obbligo di notifica nei confronti della FINMA. Questa agevolazione nel flusso di informazioni tra gli assoggettati alla vigilanza svizzeri e le autorità nonché gli enti esteri è giustificato dal fatto che queste trasmissioni non sono finalizzate a uno scopo di vigilanza sui mercati finanziari e che hanno solitamente un’importanza minore. Per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 2 la FINMA non può nemmeno riservarsi la via dell’assistenza amministrativa (cfr. anche il cpv. 4)86 poiché in questo caso non si tratta di una forma di assistenza informativa che la FINMA potrebbe prestare nell’ambito dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 42 LFINMA.
Capoverso 4
La possibilità di riservarsi la via dell’assistenza amministrativa deve, come accennato, sussistere unicamente nei casi in cui la FINMA potrebbe prestare anch’essa assistenza amministrativa. Nell’articolo 42c LFINMA solo il capoverso 1 rinvia alle condizioni dell’assistenza amministrativa ordinaria. Al di fuori di questo capoverso, una trasmissione diretta ad autorità ed enti esteri può invece avvenire per l’esecuzione di operazioni (cpv. 2), senza la necessità di rispettare il principio della confidenzialità e della specialità di cui all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA. Poiché in questi casi della trasmissione di informazioni non è possibile che la FINMA presti assistenza amministrativa, ne consegue che, diversamente dal capoverso 1, non si possa nemmeno inserire una riserva corrispondente.
85 RS 957.1
86 La FINMA può trasmettere informazioni non accessibili al pubblico ad autorità di vigilanza sui mercati finanziari solo per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari secondo l’art. 42 cpv. 2 lett. a LFINMA (quindi per la vigilanza sui mercati finanziari), il che riguarda solo le trasmissioni secondo il capoverso 1.