Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
La FINMA può rinunciare a riservarsi l’assistenza amministrativa secondo l’articolo 42c capoverso 4 AP-LFINMA nei confronti degli assoggettati alla vigilanza e di determinate autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari in generale e a priori.
Capoverso 5
La FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione o l’inoltro all’estero di atti concernenti la relazione di vigilanza, nonché la loro pubblicazione se ciò è nel suo interesse di vigilanza e se non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti (cosiddetto «supervisory privilege» o riserva di approvazione).
Varie opinioni in letteratura e nella prassi sostengono che la formulazione aperta della disposizione non escluderebbe in linea di principio l’applicazione della riserva di approvazione secondo l’articolo 42c capoverso 5 AP-LFINMA nei confronti delle autorità svizzere. Più correttamente, la riserva di approvazione dovrebbe però trovare applicazione solo nei confronti con l’estero; l’efficacia della riserva di approvazione in Svizzera ovvero nei confronti di autorità svizzere deve essere negata. Questa interpretazione si evince dalla collocazione sistematica della norma nell’ordinamento giuridico: l’articolo 42c AP-LFINMA è collocato nella sezione «Collaborazione con servizi esteri» (art. 42 segg.) e non nella sezione relativa alla «Collaborazione con le autorità svizzere» (art. 38 segg.).
Art. 42d
Capoverso 1
Con l’introduzione del nuovo articolo 42d AP-LFINMA si intende autorizzare la FINMA, su richiesta di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, a permettere a quest’ultima di effettuare la notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, sempre che tale notificazione avvenga a scopi di vigilanza sui mercati finanziari87, da un lato, e che dall’altro lato sia garantita la reciprocità con lo Stato dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari richiedente88.
La FINMA può procedere a una ponderazione degli interessi e decidere d’ufficio in merito alla richiesta estera di notificazione. In questo quadro la FINMA può per esempio anche porre delle limitazioni o stabilire le modalità della notificazione, come per esempio la redazione di una traduzione o la trasmissione diretta a mezzo posta agli assoggettati alla vigilanza in Svizzera.
Per una notificazione diretta non è necessario che la FINMA disponga delle medesime competenze dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L’espressione «nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari» deve essere intesa in maniera estensiva, in particolare non è necessario che le leggi estere sui mercati finanziari comprendano le medesime fattispecie delle leggi svizzere. Una notificazione diretta per scopi (parziali) diversi dalle leggi sui mercati finanziari, per esempio per effettuare accertamenti nell’ambito del diritto fiscale e penale, non è però possibile.
87 L’art. 42 cpv. 1 e 2 lett. a nonché l’art. 43 cpv. 1 LFINMA recitano «per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari» e «ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari». Nell’art. 42d LFINMA modificato viene utilizzata la formulazione «nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari». Sul piano materiale il concetto della «vigilanza» sui mercati finanziari è equiparato all’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari (cfr. Shelby du Pasquier/Valérie Menoud, ad art. 42 LFINMA, in Rolf Watter/Rashid Bahar (a c. di), Basler Kommentar FINMAG/FinfraG, Basilea 2019, n. marg 48).
88 Cfr. l’analoga disposizione in art. 42 cpv. 2 LPM.