Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
L’espressione «acquisire informazioni» utilizzata nel vigente articolo 43 capoverso 3 AP-LFINMA deve essere intesa come «consultare informazioni» e questo viene chiarito con la revisione della legge.
Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all’attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Ciò significa che nelle verifiche transfrontaliere dirette effettuate da un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari in qualità di «host supervisor» possono essere consultate informazioni non accessibili al pubblico solo se queste hanno una connessione specifica con la responsabilità di vigilanza dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.
Possono essere interessate anche informazioni relative a un gruppo finanziario nella misura in cui queste sono rilevanti per valutare l’attività assoggettata alla vigilanza all’estero. Tra queste figurano in particolare anche informazioni intese a chiarire se un istituto finanziario, considerando tutto il gruppo:
- sia organizzato in maniera adeguata;
- rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;
- sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile;
- rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e
- adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.
Questo elenco esemplificativo e non esaustivo delle informazioni consultabili secondo l’articolo 43 capoverso 3 AP-LFINMA deve ora essere inserito nel messaggio e non più nella legge. Possono fare parte di questo elenco anche altre informazioni come per esempio se un istituto, considerato tutto il gruppo, adempie le prescrizioni in materia di liquidità su base consolidata.
Capoversi 3bise 3ter
Gli attuali capoversi 3bise 3terdell’articolo 43 AP-LFINMA disciplinano il cosiddetto «private banking carve out», ossia la possibilità, per un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, di accedere alle informazioni dei clienti in occasione di una verifica transfrontaliera diretta.
In sostanza, l’attuale articolo 43 capoverso 3bisAP-LFINMA prevede che la FINMA rilevi essa stessa queste informazioni e le trasmetta alle autorità richiedenti nel quadro dell’assistenza amministrativa ordinaria. In questo caso trova applicazione l’articolo 42a AP-LFINMA (Procedura di assistenza amministrativa). Inoltre, secondo l’articolo 43 capoverso 3terAP-LFINMA, la FINMA può consentire a un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sull’assoggettato oggetto della verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti per gli scopi di cui all’articolo 43 capoverso 3 AP-LFINMA. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.
Poiché in particolare nel commercio di valori mobiliari vengono già adempiuti ampi obblighi di pubblicità e comunicazione (cfr. LInFi o legge estera equivalente) e proprio a questo riguardo ai clienti viene richiesto di sottoscrivere dichiarazioni di rinuncia o «waiver» come condizione per potere effettuare tali operazioni, in questo ambito in particolare non esiste più alcuna esigenza di protezione e il termine «commercio di valori mobiliare» deve pertanto essere eliminato dall’articolo 43 capoverso 3bisAP-LFINMA.
Inoltre, secondo l’articolo 43 capoverso 3terAP-LFINMA, contestualmente a una verifica transfrontaliera diretta, la FINMA potrà permettere anche la consultazione diretta dei dossier di clienti nell’ambito di applicazione del «private banking carve out» (cfr. cpv. 3 bis) se ciò avviene