Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Secondo il nuovo articolo 42d LFINMA, la FINMA può, al fine di garantire il diritto a essere sentiti in relazione a una fattispecie di vigilanza, permettere la notificazione diretta in particolare di decisioni delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Tra queste figurano per esempio un’autorizzazione, la revoca di un’autorizzazione, una decisione d’accertamento, multe e sanzioni o un’ingiunzione a comunicare il domicilio nella giurisdizione estera, anche dietro comminazione di conseguenze giuridiche in caso di mancato adempimento entro un determinato termine.
Se il destinatario non esercita il proprio diritto a essere sentito entro un certo termine, l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari può avviare ulteriori misure (p. es. conclusione della procedura con notificazione diretta o pubblicazione di una decisione). I destinatari della notificazione diretta dall’estero permessa dalla FINMA possono mettersi direttamente in contatto con l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari interessata, se il diritto svizzero vigente, tra cui l’articolo 271 CP e l’articolo 42c LFINMA, lo consente. Gli assoggettati alla vigilanza devono al tempo stesso adempiere i loro obblighi di notifica nei confronti della FINMA come previsto dall’articolo 42c capoverso 3 LFINMA.
La notificazione diretta dei documenti a scopi di assunzione delle prove nelle inchieste estere o nei procedimenti esteri non deve invece ottenere efficacia giuridica, deve cioè restare in contrasto con le disposizioni sull’assistenza amministrativa secondo l’articolo 42 e seguenti LFINMA e rimanere preclusa. Tali atti ufficiali possono essere eseguiti unicamente attraverso l’assistenza amministrativa della FINMA, se le basi legali svizzere vigenti (art. 42 seg. LFINMA) lo consentono.
Capoverso 2
È fatta salva la Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa.
Art. 43
Variante A (nel caso in cui la procedura del cliente non venga completamente abrogata in base alla variante A per l’art. 42a AP-LFINMA)
La variante A per l’articolo 43 AP-LFINMA viene proposta qualora la procedura del cliente non venisse completamente abrogata conformemente alla variante A per l’articolo 42a AP-LFINMA. Ciò significa che questa variante è pertinente se la procedura del cliente viene mantenuta o se viene soltanto parzialmente limitata come previsto dalla variante B per l’articolo 42a AP-LFINMA.
Capoverso 1
Secondo l’articolo 43 capoverso 1 AP-LFINMA, la FINMA deve potere acquisire le informazioni necessarie all’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari all’estero nel luogo in cui tali informazioni si trovano, indipendentemente dal fatto che l’impresa interessata ubicata all’estero sia assoggettata alla vigilanza sui mercati finanziari della FINMA o di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. In particolare, la FINMA può acquisire informazioni presso le imprese all’estero anche a scopi di liquidazione degli assoggettati alla vigilanza oppure per esempio anche in relazione a soluzioni di esternalizzazione o all’utilizzo di un servizio cloud.
La possibilità di autorizzare ed eseguire effettivamente una verifica diretta all’estero dipende, come finora, dal diritto estero applicabile al singolo caso.