Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

istituto finanziario con sede all’estero assoggettato alla loro vigilanza. Se sia il fornitore svizzero di servizi sia l’istituto finanziario estero che esternalizza i compiti al fornitore svizzero di servizi rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari possono essere permesse, nel quadro del controllo nel Paese di origine, verifiche transfrontaliere dirette anche nei casi di esternalizzazioni di attività (cfr. art. 43 cpv. 2 lett. a AP-LFINMA).

I dubbi sorgono invece da sempre nei casi di esternalizzazioni transfrontaliere di attività all’interno o all’esterno di un gruppo quando il fornitore di servizi non rientra formalmente nella vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità estera e l’impresa non è nemmeno assoggettata alla vigilanza in Svizzera. Con l’introduzione del capoverso 2 lettera c viene ora creata una base legale formale che autorizza la FINMA a permettere verifiche transfrontaliere dirette anche in simili casi di esternalizzazioni di attività dall’estero a imprese non assoggettate alla vigilanza in Svizzera, sempre che esista un rapporto di esternalizzazione del fornitore svizzero oggetto della verifica con un istituto finanziario all’estero assoggettato alla vigilanza dell’autorità richiedente.

Come nel caso degli amministratori di indici di riferimento, che pure non sono assoggettati ad alcuna vigilanza sui mercati finanziari (cfr. art. 43 cpv. 2 lett. b AP-LFINMA), ora anche nei casi di cui all’articolo 43 capoverso 2 lettera c AP-LFINMA occorre fare riferimento al perimetro estero delle leggi sul mercato finanziario che, ai fini della verifica diretta, devono necessariamente prevedere una vigilanza sui mercati finanziari.

La portata delle verifiche secondo l’articolo 43 capoverso 2 lettera c AP-LFINMA deve in ogni caso essere limitata alle funzioni esternalizzate dall’estero. Di conseguenza, possono essere verificati unicamente informazioni e processi che sono in relazione con i servizi forniti per l’istituto finanziario estero.

Per tutti i casi previsti dall’articolo 43 capoverso 2 AP-LFINMA devono essere adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa di cui all’articolo 42 capoverso 2 LFINMA. In particolare, la verifica transfrontaliera diretta deve essere effettuata ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari (ossia ai fini della vigilanza sui mercati finanziari). La tutela del segreto deve essere garantita.

Secondo l’articolo 43 capoverso 2 AP-LFINMA, la FINMA può in tutti i casi anche permettere verifiche transfrontaliere virtuali (tramite i mezzi di comunicazione a distanza) se le persone oggetto della verifica adottano misure adeguate a garantire che la consultazione delle informazioni da parte dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari avvenga solo nei limiti consentiti dalla legge. Di prassi, la FINMA fa inoltre presente all’autorità estera la necessità di attenersi alle disposizioni di legge svizzere. Tuttavia, se dopo una verifica diretta si constata che l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari non ha rispettato i requisiti e le condizioni, in particolare anche quelle dell’articolo 43 AP-LFINMA, la FINMA può negare a tale autorità la possibilità futura di effettuare verifiche transfrontaliere (virtuali) in Svizzera.

La FINMA può permettere a determinate autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche transfrontaliere nel singolo caso e in via generale a priori.

Nell’articolo 43 capoverso 2 AP-LFINMA le verifiche transfrontaliere non sono disciplinate in maniera esaustiva e in particolare non è esclusa la possibilità per il servizio competente di accordare un’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 271 CP in altri casi non esplicitamente previsti.

Capoverso 3