Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
nei limiti della proporzionalità e se la trasmissione diretta sarebbe ammessa secondo l’articolo 42c AP-LFINMA.
In particolare, devono essere in ogni caso tutelati i diritti dei clienti interessati e dei terzi eventualmente interessati, di regola mediante un consenso o una dichiarazione di rinuncia («waiver») dei clienti o dei terzi interessati.
La FINMA non verifica che i diritti dei clienti e di terzi siano effettivamente garantiti e non conferma l’adempimento di questa condizione. La responsabilità di tale verifica è solo della persona oggetto della verifica (analogamente all’art. 42c AP-LFINMA).
Nei casi di cui all’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA, per determinare se e in quale misura si possano consultare informazioni di clienti e di terzi in occasione di una verifica transfrontaliera, si applicano i principi della specialità e della confidenzialità nonché della proporzionalità (art. 42 cpv. 2 e 4 LFINMA).
In ogni caso, le verifiche non devono servire primariamente a consultare informazioni di clienti e di terzi in maniera arbitraria; in particolare, l’autorità estera dovrebbe limitarsi a un campione scelto in base a criteri predefiniti.
Se le condizioni di una trasmissione diretta secondo l’articolo 42c AP-LFINMA sono adempiute è possibile trasmettere informazioni non accessibili al pubblico (incluse le informazioni dei clienti consultate nei limiti della proporzionalità) direttamente all’autorità estera secondo l’articolo 42c AP-LFINMA anche durante la verifica in loco.
Capoverso 3quater
Se la trasmissione secondo l’articolo 42c AP-LFINMA non è ammessa (come nel caso di mancato consenso degli interessati), la FINMA può come finora, per gli scopi di cui all’articolo 43 capoverso 3 AP-LFINMA, consentire all’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sulla persona oggetto della verifica e ai suoi incaricati di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti secondo l’articolo 43 capoverso 3bisAP-LFINMA.
La scelta di questi dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.
Capoverso 4
La FINMA può continuare ad accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche.
Questa possibilità ora viene estesa alle imprese non assoggettate alla vigilanza presso le quali può essere autorizzata una verifica transfrontaliera secondo il nuovo capoverso 2.
Capoverso 5
Il capoverso 5 sancisce un obbligo di cooperazione delle persone oggetto della verifica secondo l’articolo 43 capoverso 2 lettere a e b AP-LFINMA.