Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 26a

Oltre all’assistenza amministrativa ordinaria, imprese private attive a livello internazionale necessitano di poter collaborare direttamente con autorità estere e di trasmettere informazioni92. Chi è attivo su un mercato estero deve rispettare le regole ivi vigenti. Proprio nel diritto in materia di mercati finanziari e della revisione ciò significa spesso che agli organismi interessati devono essere messe a disposizione informazioni (non accessibili al pubblico) in tempi brevi, ossia entro poche ore o pochi giorni. Il rinvio alla procedura di assistenza amministrativa viene accettato sempre meno dalle autorità estere o, a causa dell’impostazione della procedura, non permette sempre di raggiungere gli obiettivi.

Secondo il diritto vigente inoltre una trasmissione diretta delle informazioni è spesso ostacolata dall’articolo 271 CP. Il fatto che non vi è completa chiarezza sull’interpretazione e sulla portata di questa disposizione è un’ulteriore complicazione. È possibile escludere l’applicazione dell’articolo 271 CP tramite una richiesta di deroga, ciò è però solo una soluzione eccezionale che spesso comporta un onere eccessivo sia da parte dell’impresa, sia da parte della Confederazione. Può accadere infine che sorgano anche bruscamente e improvvisamente situazioni in cui autorità estere richiedono informazioni; in questi casi una richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 271 CP non è possibile già per mancanza di tempo.

Di conseguenza, analogamente alla disposizione dell’articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA anche nella LSR viene prevista una base legale per la trasmissione transfrontaliera diretta di informazioni alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori da parte delle imprese di revisione sotto sorveglianza.

Le imprese di revisione interessate in Svizzera devono poter adempiere i propri obblighi nei confronti delle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori senza esporre i loro collaboratori a un rischio permanente di compiere atti punibili.

Capoverso 1

Le imprese di revisione devono poter trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori senza che sia necessaria anche un’autorizzazione secondo l’articolo 271 CP e a condizione che siano adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa (specialità e confidenzialità secondo l’art. 26 cpv. 2 LSR)93.

La tutela dei diritti di terzi deve essere verificata e garantita dalle imprese di revisione stesse. Il capoverso 1 è applicabile anche quando una fattispecie non ricade nel campo di applicazione dell’articolo 271 CP.

Capoverso 2

L’articolo 15a capoverso 1 LSR sancisce un obbligo d’informazione per tutte le persone e le imprese di revisione abilitate nonché per le persone fisiche che sono membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o dell’organo di gestione di un’impresa di revisione e

92 Cfr. per analogia a questo riguardo e per quanto segue: messaggio del 3 settembre 2014 concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6581.

93 Relativamente ai diritti delle imprese oggetto di verifica e di terzi, le imprese di revisione hanno anche l’obbligo di garantire il segreto commerciale e di revisione, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Le misure da adottare nel caso concreto sono determinate secondo il diritto svizzero applicabile al caso specifico. L’adempimento di queste condizioni giuridiche rientra nella sfera di responsabilità degli assoggettati alla sorveglianza.