Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

che non dispongono di un’abilitazione dell’autorità di sorveglianza quando si tratta di informazioni e documenti di cui l’autorità di sorveglianza ha bisogno per adempiere i suoi compiti94.

La trasmissione di informazioni deve essere previamente notificata all’autorità di sorveglianza se essa ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

Capoverso 3

In generale (a prescindere da un’eventuale notificazione), l’ASR può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa. In questo caso, prima di un’eventuale trasmissione di informazioni, l’ASR deve verificare se sono adempiute le condizioni per una trasmissione nel quadro dell’assistenza amministrativa. Se l’ASR non si riserva la via dell’assistenza amministrativa, un’informazione può essere fornita purché siano adempiute le condizioni secondo il capoverso 1.

I dettagli relativi al processo (scadenze ecc.) possono essere disciplinati in una circolare dell’ASR. I diritti di terzi possono così restare tutelati anche quando questi rinunciano in modo giuridicamente valido ai loro diritti.

Capoverso 4

L’ASR può (come la FINMA secondo l’art. 42c cpv. 5 AP-LFINMA) subordinare al proprio accordo la trasmissione o l’inoltro all’estero di atti concernenti la relazione di sorveglianza, nonché la loro pubblicazione se ciò è nel suo interesse di sorveglianza e se non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti (cosiddetto «supervisory privilege» o riserva di approvazione).

Art. 26b

Capoversi 1 e 2

Con l’introduzione del nuovo articolo 26b AP-LSR si intende autorizzare l’ASR, come nel caso della FINMA secondo l’articolo 42d AP-LFINMA, su richiesta di un’autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, a permettere a quest’ultima di effettuare la notificazione transfrontaliera dei documenti in materia amministrativa in Svizzera, sempre che tale notificazione avvenga a scopi di sorveglianza dei revisori, non sia finalizzata all’assunzione delle prove e che sia garantita la reciprocità con lo Stato dell’autorità estera richiedente.

L’ASR può procedere a una ponderazione degli interessi e decidere liberamente in merito alla richiesta estera di notificazione. In questo quadro l’ASR può per esempio anche porre limitazioni o stabilire le modalità della notificazione, come per esempio la redazione di una traduzione o la trasmissione diretta a mezzo posta agli assoggettati alla vigilanza in Svizzera.

Art. 27

Capoversi 1 e 3

94 Nella circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all’abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all’obbligo di notificazione, l’ASR ha precisato in particolare l’obbligo di notificazione ad hoc dei fatti importanti per l’abilitazione secondo l’articolo 15a capoverso 2 LSR durante il periodo di abilitazione. L’obbligo di notificazione ad hoc dei fatti importanti concernenti la sorveglianza viene invece precisato nella circolare 1/2010 concernente il rapporto delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale all’autorità di sorveglianza.