Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Il capoverso 1 autorizza l’ASR a eseguire autonomamente atti di verifica all’estero in loco, come avviene finora, ma introduce anche la nuova possibilità di eseguire tali atti dalla Svizzera mediante accesso remoto o di farli eseguire da incaricati di verifiche. Secondo l’articolo 27 capoversi 2 e 3 LSR, devono essere in ogni caso adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 26 capoversi 2 e 3 LSR (confidenzialità e specialità).

Nel capoverso 3 le verifiche transfrontaliere non sono disciplinate in maniera esaustiva e in particolare non è esclusa la possibilità per il servizio competente di accordare un’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 271 CP in altri casi non esplicitamente previsti.

Capoverso 3bis

L’ASR può autorizzare l’esecuzione di verifiche transfrontaliere virtuali mediante accesso remoto purché l’impresa di revisione adotti misure per assicurare che la consultazione e il prelevamento di informazioni da parte dell’autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori avvenga solo nei limiti consentiti dalla legge. Nel conferire un’autorizzazione l’ASR fa presente all’autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori l’obbligo di attenersi alle disposizioni di legge. I dettagli vengono stabiliti nell’autorizzazione dell’ASR.

Una soluzione potrebbe prevedere che l’accesso dall’estero ai server di imprese svizzere di revisione sia condizionato al fatto che l’accesso remoto venga effettuato presso il partner di rete estero dell’impresa di revisione e che questo incarichi, mediante contratto secondo il diritto svizzero, una persona ausiliaria di monitorare l’adempimento degli obblighi di legge nel luogo dell’accesso remoto.

Si tratta per analogia della medesima norma già applicata dalla FINMA per l’autorizzazione di ispezioni virtuali, anche se in questo caso non è richiesta la nomina di una persona ausiliaria presso una filiale, diversamente che presso un partner di rete.

Se dopo una verifica si constata che l’autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori non ha adempiuto le condizioni dell’articolo 27 AP-LSR, l’ASR può negare a tale autorità la possibilità futura di effettuare verifiche (virtuali) mediante accesso remoto.

Capoverso 4

Nel capoverso 4 occorre altresì precisare che l’ASR può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica in Svizzera personalmente oppure anche farle accompagnare da un incaricato delle verifiche.

Capoverso 5

Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 3bis, a disciplinare in trattati internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

4.3 Legge sulla Banca nazionale

Art. 14

Capoverso 3