Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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b) valori patrimoniali da una divisione ereditaria o da un’esecuzione
testamentaria pendente (p. es. conto eredità);
c) valori patrimoniali da una separazione dei beni pendente nel quadro di un
divorzio o di una separazione coniugale (p. es. conto separazione dei beni);
d) garanzie o pegni in relazione all’acquisto, allo scambio, alla locazione,
all’affitto o al leasing di beni immobili o mobili, purché i valori patrimoniali adempiano le seguenti condizioni:
i. i valori patrimoniali provengono esclusivamente da un acconto, un
anticipo, un accantonamento o un pagamento simile il cui ammontare è adeguato alla garanzia di un obbligo di una parte direttamente coinvolta nella transazione, oppure da valori patrimoniali finanziari registrati sul conto in relazione all’acquisto, allo scambio, alla locazione, all’affitto o al leasing del bene,
ii. i valori patrimoniali sono impiegati unicamente per l’obbligo
dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l’obbligo del venditore di pagare un possibile impegno, o l’obbligo del locatore o del fornitore di leasing, o del conduttore, dell’affittuario o del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel contratto di locazione, di affitto o di leasing,
iii. i valori patrimoniali, compresi i proventi maturati, vengono pagati o corrisposti in qualsiasi altro modo all’acquirente, al conduttore,
all’affittuario oppure al beneficiario di leasing, o al venditore, al locatore o al fornitore del leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il
contratto di locazione, di affitto o di leasing finisce, e
iv. i valori patrimoniali non sono collegati a un conto a margine o simile aperto in relazione a una vendita o a uno scambio di un valore
patrimoniale finanziario;
e) valori patrimoniali a copertura dei costi in relazione ad affari di diritto civile o
di diritto pubblico davanti a tribunali ordinari o tribunali arbitrali e a procedure di esecuzione forzata;
3. i valori patrimoniali sono registrati soltanto per la durata degli affari giuridici in corso di cui sopra e a cui si riferiscono, e
4. l’avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o lo studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società ha fornito una
dichiarazione scritta che menziona espressamente le tre condizioni di cui sopra e stabilisce che l’avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o lo studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società informa l’istituto finanziario in merito a ogni mutamento delle circostanze.