Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010 consente agli Stati Uniti di ricevere informazioni su tutti i conti detenuti direttamente o indirettamente all’estero da persone pienamente assoggettate all’obbligo fiscale statunitense. Questa legge è in vigore dal 1° gennaio 2014. La normativa, introdotta dagli Stati Uniti nel 2010, è anteriore allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari elaborato dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali e approvato dall’OCSE il 15 luglio 20141.

Per l’attuazione della normativa FATCA gli Stati Uniti hanno elaborato due modelli. Il primo, il modello 1, è basato su uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra autorità competenti, mentre il secondo, il modello 2, si basa sulla trasmissione di informazioni da parte degli istituti finanziari esteri direttamente all’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS).

Secondo la normativa FATCA, gli istituti finanziari esteri (foreign financial institutions, FFI) sono tenuti a registrarsi presso l’IRS e a stipulare all’occorrenza un accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari gli istituti che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni, fondi di investimento, fondazioni ecc.). Stipulando un accordo FFI, l’istituto finanziario si impegna segnatamente a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi e a rendere conto periodicamente all’IRS in merito alle relazioni con questi clienti.

Inizialmente la Svizzera aveva optato per un Accordo FATCA secondo il modello 2, poiché a quell’epoca la sua prassi di assistenza amministrativa in materia fiscale non si basava ancora sullo scambio automatico di informazioni.

Il 14 febbraio 2013 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l’Accordo FATCA secondo il modello 2 e il 10 aprile 2013 il Consiglio federale ha trasmesso all’Assemblea federale il messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti2 e la relativa legge federale, in vigore dal

1 Una sintesi cronologica è disponibile all’indirizzo: Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide..

2 FF 2013 2643