Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

L’Accordo FATCA M1 si basa sull’articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 199614 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI CH-USA). L’obiettivo è permettere lo scambio automatico e reciproco tra autorità competenti. L’Accordo FATCA M1 definisce innanzitutto i diritti e gli obblighi delle Parti, che devono di conseguenza attuarli nelle rispettive legislazioni nazionali. Alcune disposizioni sono direttamente applicabili e non necessitano di trasposizione. Lo scambio automatico e reciproco di informazioni ha permesso di porre fine alle domande raggruppate derivanti dall’Accordo FATCA secondo il modello 2 e dalla trasmissione diretta delle informazioni all’IRS da parte degli istituti finanziari.

In particolare, affinché le autorità competenti possano procedere allo scambio automatico e reciproco di informazioni, l’Accordo FATCA M1 specifica le informazioni oggetto di notifica, la procedura per lo scambio, i termini e gli obblighi di collaborazione specifici tra autorità competenti. L’Accordo FATCA M1 prevede che le informazioni siano inviate annualmente, al più tardi entro nove mesi da quando sono state ottenute. Nel caso della Svizzera quale prima giurisdizione a effettuare il cambio di modello sono state negoziate disposizioni transitorie particolari da applicarsi il primo anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1. Le modalità dello scambio saranno precisate in un successivo accordo tra autorità competenti; quest’ultimo permetterà anche di finalizzare la verifica degli standard di confidenzalità.

In linea di principio, l’Accordo FATCA M1 prevede unicamente i diritti e gli obblighi delle Parti, soprattutto in capo alle autorità competenti. La Svizzera, come tutte le giurisdizioni partner degli Stati Uniti ai sensi della normativa FATCA, invia più informazioni di quante ne riceva dagli Stati Uniti (v. n. 4.1, art. 2). Per la trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni dell’Accordo FATCA M1 si rende necessaria una legge di attuazione che ne precisi i termini nei casi necessari.

La legge FATCA M1 sancisce in particolare i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell’AFC. Si tratta della base legale che autorizza tali istituti a raccogliere informazioni presso i soggetti interessati. Inoltre, questa impone loro gli obblighi concernenti il trattamento delle informazioni nei confronti delle persone interessate dallo scambio, segnatamente l’obbligo di informare e di garantire loro la protezione dei dati. La legge FATCA M1 stabilisce altresì gli obblighi di diligenza e l’obbligo di registrazione presso l’IRS e presso l’AFC. Le informazioni possono essere trasmesse soltanto in formato elettronico, come avviene nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.

14 RS 0.672.933.61