Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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30 giugno 20143. Le altre giurisdizioni che attuano l’Accordo FATCA secondo il modello 2 sono 11, tra cui, in particolare, l’Austria, il Giappone e Hong Kong4.
L’adozione da parte della Svizzera dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari emanato dall’OCSE ha segnato un’evoluzione della politica elvetica in materia di scambio di informazioni. Sono così venute a mancare le ragioni per preservare la modalità di scambio unilaterale con gli Stati Uniti. L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato il mandato di negoziazione per il passaggio dal modello 2 al modello 1 (Accordo FATCA M1). La Svizzera è la prima giurisdizione a effettuare il cambio di modello FATCA.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
A seguito della decisione della Svizzera di aderire allo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (18 dicembre 2015), non sussiste più alcun motivo per continuare ad attuare l’Accordo FATCA secondo il modello 2. Il cambio di modello dell’Accordo FATCA permette di allineare la politica della Svizzera in materia di scambio di informazioni allo standard dell’OCSE, vale a dire uno scambio automatico e reciproco tra autorità competenti mediante il quale anche la Svizzera ottiene informazioni. Oltre allo scambio automatico e reciproco di informazioni tra autorità competenti, è stato possibile mantenere le eccezioni negoziate (p. es. conservazione dell’elenco dei conti esclusi o degli istituti ritenuti adempienti la normativa FATCA) nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2. Si tratta di eccezioni importanti, in quanto migliorano la certezza del diritto e confermano la parità di trattamento per determinati prodotti e istituti finanziari.
Il cambio di modello comporta anche altri vantaggi per gli istituti finanziari. Con l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) diventa l’autorità competente, il che implica uno scambio agevolato per gli istituti finanziari. In futuro anche le procedure di conformità risulteranno semplificate. Gli istituti finanziari non dovranno infatti effettuare alcuna ulteriore procedura di conformità per i conti che sono già stati verificati. L’abolizione delle domande raggruppate per i conti finanziari per i quali non è disponibile una dichiarazione di consenso rende inoltre superflua qualsiasi altra notifica. Questo genere di conti sarà infatti notificato direttamente all’AFC, al pari di tutti gli altri conti statunitensi. Il nuovo modello FATCA si tradurrà quindi in un’applicazione semplificata della normativa FATCA e concorrerà alla certezza del diritto tanto per gli istituti finanziari quanto per l’AFC, oltre a preservare la competitività della piazza finanziaria svizzera.
La soluzione prospettata e oggetto della negoziazione si basa sui modelli di accordo del Dipartimento del Tesoro statunitense. Sono state negoziate alcune disposizioni
3 RU 2014 1741
4 L’elenco completo è consultabile al seguente link: Foreign Account Tax Compliance Act | U.S. Department of the Treasury.