Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

2.2.7 Attuazione di misure volte a limitare le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne nelle regioni transfrontaliere (art. 26 par. 3 CFS) e notifica delle regioni transfrontaliere (art. 39 e 42ter CFS)

Il CFS stabilisce altresì che, al momento del ripristino e della proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne, devono essere adottate misure di protezione proporzionate volte a limitare le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone e delle merci, in particolare nelle regioni transfrontaliere (art. 26 par. 3 CFS), le quali devono essere notificate alla Commissione europea (art. 39 e 42terCFS).

2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE

2.3.1 Modifica del regolamento (UE) 2016/399 (art. 1)

Art. 2 p.ti 12 e 27–30

L’articolo 2 CFS riporta le definizioni delle nozioni impiegate nel regolamento UE.

Al punto 12 si specifica che, d’ora in avanti, la nozione di «sorveglianza di frontiera» farà altresì riferimento alle misure preventive per impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato delle frontiere o che siano eluse le verifiche di frontiera, allo scopo di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale.

Ai punti 27–30 sono invece definite nozioni nuove quali «emergenza di sanità pubblica su vasta scala» (p.to 27), «viaggi essenziali» (p.to. 28), «viaggi non essenziali» (p.to. 29) e «poli di trasporto» (p.to 30).

Art. 5 par. 3 e 4

L’articolo 5 CFS disciplina i principi relativi all’attraversamento delle frontiere esterne Schengen, che continua a essere ammesso fondamentalmente soltanto ai valichi di frontiera ufficiali e durante i relativi orari di apertura.

Nell’ambito della presente modifica è aggiunto un nuovo comma al paragrafo 3. Tale comma precisa che, qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne Schengen in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati Schengen possono adottare le misure necessarie per preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna.

È inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 4, che stabilisce le misure che gli Stati Schengen possono adottare ai rispettivi valichi di frontiera (chiusura temporanea dei valichi di frontiera o limitazione degli orari di apertura) qualora si trovino a far fronte a una situazione di strumentalizzazione di migranti provenienti da Stati terzi ai sensi