Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

2.2.4 Nuove disposizioni in materia di ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen (art. 25–27bis e

33 CFS)

In risposta alla pandemia di COVID-19, alla crisi dei rifugiati del 2015 e alle crescenti minacce terroristiche, alcuni Stati Schengen hanno reintrodotto i controlli di frontiera ad alcune o a tutte le loro frontiere interne. In un primo momento tali misure sono state adottate perché collegate a eventi chiaramente identificabili e/o perché basate, per un determinato periodo di tempo, su decisioni di esecuzione corredate di raccomandazioni del Consiglio dell’UE16. Tuttavia, col tempo, si sono trasformate in misure precauzionali permanenti adottate dai singoli Stati Schengen senza ricorrere a misure alternative (p. es. esercizio delle competenze di polizia).

Con il presente regolamento UE si è pertanto proceduto a modificare le disposizioni del CFS in materia di controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen nonché a precisare e integrare, con nuove norme puntuali, le condizioni e le procedure finora previste (art. 25–27bise 33 CFS).

Il quadro giuridico generale per il ripristino di controlli unilaterali alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen è disciplinato dall’articolo 25 CFS. Nel ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne devono essere osservati in particolare i criteri di necessità e proporzionalità. Al ripristino di simili controlli bisogna procedere solamente in extrema ratio qualora non esistano misure alternative per preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna.

Il nuovo articolo 25bisCFS definisce la procedura che gli Stati Schengen sono tenuti ad applicare nel caso di un ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne dovuto a eventi imprevedibili o prevedibili.

A fronte di eventi prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono ripristinare unilateralmente i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo di sei mesi, prorogabile per altri periodi di sei mesi ciascuno qualora la minaccia grave dovesse perdurare (art. 25bispar. 5 CFS). In tal caso, gli Stati Schengen devono in aggiunta procedere a una valutazione del rischio (art. 26 par. 2 CFS). La durata massima dei controlli non dovrebbe tuttavia superare due anni; in casi eccezionali è però ammessa la possibilità di prorogare ulteriormente i controlli di frontiera alle frontiere interne per un massimo di altri due periodi di sei mesi ciascuno (art. 25bispar. 6 CFS). Ad ogni modo, ogni qualvolta i controlli di frontiera alle frontiere interne siano in atto già da 12 mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità della misura (art. 27bispar. 3 CFS).

A fronte di eventi imprevedibili, gli Stati Schengen possono ora procedere immediatamente al ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne

16 Le gravi carenze riscontrate nel 2016 nei controlli alla frontiera esterna della Grecia hanno portato all’adozione di quattro raccomandazioni del Consiglio, che, sulla base dell’art. 29 CFS, invitavano cinque Stati (Austria, Germania, Svezia, Danimarca e Norvegia) a ripristinare temporaneamente i controlli alle loro frontiere interne tra mag. 2016 e nov. 2017. Si veda, a tale proposito, la nota 6.