Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
per un periodo di 30 giorni, prorogabile per altri tre mesi (finora 30 giorni) nei casi in cui la minaccia grave dovesse perdurare (art. 25bispar. 1 e 3 CFS).
Tra le modifiche proposte, una prescrive inoltre notifiche più dettagliate all’attenzione della Commissione europea (art. 27 CFS): in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen devono ora dimostrarne la necessità e la proporzionalità, tenendo conto dell’impatto della misura tanto sulla libera circolazione delle persone quanto sulle regioni transfrontaliere. Prima di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen devono altresì valutare se non sia più opportuno adottare misure alternative e, in tal caso, come tali misure possano essere impiegate (art. 26 CFS).
Il nuovo articolo 27bisCFS disciplina infine anche le consultazioni tra la Commissione europea e gli Stati Schengen interessati.
2.2.5 Ricorso più ampio a misure alternative alle frontiere interne e nelle zone di frontiera (art. 23 e 26 CFS)
Le modifiche del CFS non pregiudicano la possibilità, per gli Stati Schengen, di continuare a effettuare controlli diversi da quelli alle frontiere interne (art. 23 CFS). Un aumento dei controlli di polizia nelle zone di frontiera, per esempio, potrebbe rivelarsi una misura altrettanto efficace, in quanto più flessibile e più facilmente adattabile a nuove situazioni di minaccia. Tali controlli non devono essere necessariamente a carico delle autorità di polizia, ma possono essere affidati anche ad altre autorità competenti a esercitare pubblici poteri a norma del diritto nazionale. In tale contesto è ammesso anche l’impiego di tecnologie di sorveglianza. Tuttavia, queste misure non devono sortire lo stesso effetto dei controlli di frontiera e devono essere basate su una valutazione del rischio.
Il CFS stabilisce che gli Stati Schengen che intendono introdurre o prorogare i controlli di frontiera devono prima valutare se tali misure possono essere sostituite da misure alternative secondo l’articolo 23 CFS (art 25 par. 2, 26 par. 1, 27 par. 4 e 28 par. 6 CFS).
2.2.6 Nuova procedura per il trasferimento nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra gli Stati Schengen (art. 23bis CFS)
Il CFS prevede inoltre la possibilità di trasferire verso un altro Stato Schengen i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, qualora tutto induca a credere che tali persone provengano direttamente da uno Stato Schengen e qualora queste siano state rintracciate alle frontiere interne nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera. Tale procedura non si applica espressamente ai richiedenti l’asilo e alle persone a cui è stato riconosciuto il diritto all’asilo. L’articolo 23bise l’allegato XII CFS definiscono la procedura da applicare in questi casi. È prevista la possibilità di presentare ricorso contro il trasferimento; tuttavia, il ricorso non ha effetto sospensivo.