Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
dell’articolo 1 paragrafo 4 lettera b del regolamento (UE) 2024/135917. L’obiettivo di tale modifica è prevenire l’attraversamento illegale delle frontiere.
Il nuovo paragrafo 4 prevede che gli Stati Schengen attuino misure proporzionate, in particolare quando tali misure riguardano cittadini di Stati terzi che hanno forzato l’ingresso nello spazio Schengen con mezzi violenti. Tali misure devono anche tenere conto dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione, delle persone che beneficiano del diritto di soggiorno di lunga durata nell’UE e dei cittadini di Stati terzi che chiedono protezione internazionale.
Art. 13 Sorveglianza di frontiera
Con la modifica del CFS, la presente disposizione viene in parte adeguata.
Il paragrafo 1 specifica che la sorveglianza di frontiera deve altresì contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale e a realizzare le analisi dei rischi. Le persone che attraversano illegalmente una frontiera e che non hanno il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato Schengen ricevente devono essere sottoposte a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE18 (direttiva rimpatri). Il paragrafo 2 specifica che, nel rispetto dei diritti fondamentali, alle persone non deve essere soltanto impedito di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, ma che queste devono essere anche dissuase dall’attraversare le frontiere ai valichi di frontiera in modo non autorizzato. A tal fine, occorre servirsi di tutte le risorse necessarie in termini di sorveglianza, ivi comprese unità fisse o mobili.
Il paragrafo 3 è adeguato in minima parte, limitandosi a precisare che la sorveglianza di frontiera deve avvenire in modo da individuare o impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato delle frontiere e che occorre avvalersi a tal fine di quadri situazionali, all’interno dei quali sono riportate informazioni relative a precedenti casi di attraversamenti non autorizzati delle frontiere, criminalità transfrontaliera o migrazione secondaria non autorizzata. L’obiettivo delle suddette modifiche è riconoscere tempestivamente eventuali tendenze in tale contesto.
Il paragrafo 4 specifica le possibili modalità della sorveglianza di frontiera (unità fisse o mobili). Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l’attraversamento non autorizzato delle frontiere o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen. La sorveglianza può essere effettuata anche facendo ricorso a mezzi tecnici ed elettronici.
Secondo il paragrafo 5, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che definiscano norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme devono tenere conto del tipo di frontiera (frontiera terrestre, marittima o aerea) nonché di altri fattori, quali le specificità geografiche.
17 Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147; GU L, 2024/1359, 22.5.2024.
18 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri); GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.