Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Art. 23bisProcedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di

frontiera interne

Questa nuova disposizione prevede che il cittadino di uno Stato terzo, rintracciato durante i controlli delle autorità competenti nell’ambito della cooperazione bilaterale operativa transfrontaliera (p. es. pattugliamenti congiunti di polizia) nelle zone di frontiera interne e che non ha il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato Schengen in cui è arrivato, è trasferito verso lo Stato Schengen dal quale proviene direttamente. A tal fine, è necessario che sussistano chiare indicazioni che il cittadino dello Stato terzo ha attraversato la frontiera interna solo da poco tempo e che gli Stati Schengen interessati abbiano convenuto l’applicazione di una simile procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale. In caso di trasferimento di un cittadino minorenne, occorre provvedere affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore di quest’ultimo.

Tale procedura non si applica alle seguenti categorie di persone (consid. 27):

- cittadini di Stati terzi in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo dell’UE e i loro familiari conformemente alla direttiva 2003/109/CE19 del Consiglio;

- familiari di cittadini dell’UE che godono del diritto di libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE20 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità e i loro familiari ai sensi del diritto nazionale;

- cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di breve durata in corso di validità;

- cittadini di Stati terzi aventi diritto all’esenzione dall’obbligo del visto nello spazio Schengen per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che non abbiano superato tale periodo di 90 giorni;

- richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in uno Stato Schengen. Nel caso in cui la persona rintracciata abbia già richiesto protezione internazionale nell’UE, si applica la procedura Dublino.

Le persone trasferite in un altro Stato Schengen in virtù della presente procedura hanno il diritto di presentare ricorso, il quale non ha tuttavia effetto sospensivo (par. 3). A tale proposito, il regolamento UE statuisce inoltre che deve trattarsi di un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea21 (Carta dei diritti fondamentali). Dal momento che la Carta dei

19 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 nov. 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

20 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.