Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
non saranno disponibili informazioni sufficienti sull’emergenza di sanità pubblica su vasta scala e finché il Consiglio dell’EU non avrà adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per salvaguardare la salute pubblica (par. 7). In deroga al paragrafo 4, è tuttavia possibile stabilire, all’interno del regolamento di esecuzione, a quali condizioni possono essere comunque imposte restrizioni dei viaggi alle persone che effettuano viaggi essenziali (par. 6 lett. e).
Art. 23 Verifiche all’interno del territorio
Il presente articolo disciplina quali tipi di misure non costituiscono controlli (di norma, non autorizzati) alle frontiere interne e sono quindi ancora consentiti. La modifica in questione introduce alcune precisazioni, pur riprendendo in gran parte il contenuto normativo della disposizione precedente.
La lettera a riguarda i controlli di polizia e altri tipi di controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati Schengen nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale.
In tale contesto, è ora ammesso anche l’impiego di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza. In linea con la disposizione precedente, le misure non devono avere come obiettivo il controllo di frontiera (p.to i). Oltre a contrastare la criminalità transfrontaliera e l’immigrazione irregolare, tali misure mirano a contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (p.to ii). Il punto iii è integrato in alcune sue parti. Tale punto distingue le verifiche all’interno del territorio o alle frontiere interne dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne Schengen, ivi compreso, in forza della presente modifica, «nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio».
La lettera b, che ammette la possibilità di eseguire controlli di sicurezza, sempreché tali controlli siano eseguiti su tutte le persone che viaggiano all’interno di un determinato Stato Schengen, è in parte adeguata dal punto di vista linguistico, senza alcuna modifica sul piano materiale.
La lettera c è a sua volta invariata sul piano materiale.
Quanto alla lettera d, al momento essa accorda agli Stati Schengen la possibilità di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di Stati terzi di dichiarare la loro presenza sui rispettivi territori ai sensi dell’articolo 22 CAS. A tale possibilità si aggiunge ora quella di introdurre altresì un obbligo, per i gestori delle strutture che forniscono alloggio e per le persone da questi incaricate, di provvedere che i cittadini di Stati terzi alloggiati completino e firmino i moduli di registrazione e si identifichino per mezzo di un documento di identità valido (art. 45 CAS). In Svizzera, l’obbligo così introdotto per le strutture che forniscono alloggio è già disciplinato dall’articolo 16 LStrI.