Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

Capo V Misure specifiche relative alle frontiere esterne

Al presente capo è conferito un nuovo titolo. Il riferimento non è più ora soltanto alle misure da adottare in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne Schengen.

Art. 21bisRestrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione

Il nuovo disciplinamento prevede che, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, possono essere introdotte restrizioni temporanee dei viaggi e altre restrizioni di carattere sanitario (p. es. test, quarantena e autoisolamento) alle frontiere esterne in relazione a viaggi essenziali e non essenziali verso gli Stati Schengen (par. 1). Le restrizioni temporanee dei viaggi devono essere proporzionate e non discriminatorie (par. 2).

Il presente articolo trasferisce quindi al Consiglio dell’UE il potere di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, un regolamento di esecuzione che disciplini in modo vincolante tali restrizioni temporanee dei viaggi alle frontiere esterne Schengen.

Gli Stati Schengen hanno la facoltà di prevedere restrizioni temporanee più rigorose a tutela della sanità pubblica di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (par. 2). Tali restrizioni devono essere proporzionate.

Il presente articolo definisce le condizioni quadro per l’adozione del regolamento di esecuzione da parte del Consiglio dell’UE. I beneficiari del diritto alla libera circolazione, le persone soggiornanti in uno Stato Schengen e i beneficiari di protezione internazionale da parte di uno Stato Schengen, nonché i loro familiari, sono esentati dalle restrizioni all’ingresso e sono quindi autorizzati a entrare nell’UE o nello spazio Schengen (par. 3). Tali categorie di persone (così come tutte le altre persone) possono tuttavia essere soggette a restrizioni di carattere sanitario e sono identificate nel regolamento di esecuzione (par. 6 lett. d).

Nell’allegato XI parte A CFS sono elencate le categorie di persone esentate dalle restrizioni all’ingresso in caso di viaggi essenziali (par. 4). Nell’allegato XI parte B CFS sono elencate tutte le categorie di persone a loro volta esentate dalle restrizioni all’ingresso ove incluse nel suddetto regolamento di esecuzione (par. 5).

Nel regolamento di esecuzione devono essere identificati tutti gli Stati terzi o le aree geografiche da cui i viaggi possono essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni. Il regolamento di esecuzione deve altresì stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali Stati o aree nonché delle restrizioni dei viaggi imposte (par. 6 lett. b). Inoltre, occorre identificare le categorie di persone di cui nell’allegato XI parte B CFS che devono essere fondamentalmente esentate dalle restrizioni all’ingresso nello spazio Schengen in caso di viaggi essenziali (par. 6 lett. a). In aggiunta, è necessario definire le condizioni alle quali i viaggi non essenziali possono essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni, compresa la prova da esibire per l’esenzione (par. 6 lett. c), e inserire un riferimento alle restrizioni minime temporanee di carattere sanitario (par. 6 lett. d).

Le restrizioni all’ingresso per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando