Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
diritti fondamentali non è vincolante per la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali22 (CEDU).
L’articolo 23bisCFS intende promuovere la cooperazione bilaterale, in particolare sotto forma di pattugliamenti congiunti di polizia, e facilitare il trasferimento, verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente, di cittadini di Stati terzi rintracciati nelle zone di frontiera il cui soggiorno è irregolare.
Questa nuova disposizione stabilisce la procedura da applicare in simili casi. Il trasferimento avviene senza pregiudizio degli accordi o delle convenzioni bilaterali esistenti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva rimpatri (par. 4 e 6).
Gli Stati Schengen definiscono modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale (par. 5).
A fini statistici, gli Stati Schengen trasmettono con cadenza annuale alla Commissione europea i dati registrati relativamente all’applicazione della procedura (par. 7).
Art. 24 par. 1
La presente disposizione mira all’eliminazione degli ostacoli allo scorrimento del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza.
Art. 25 Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del
controllo di frontiera alle frontiere interne
All’articolo 25 CFS, concernente il quadro giuridico per il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne, è fatta menzione dei tipi di minacce che possono comportare il ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne nonché delle condizioni per la proroga di tali controlli.
In caso di ripristino dei controlli di frontiera da parte di uno Stato Schengen, il principale criterio da osservare continua a essere quello della proporzionalità. Al paragrafo 1 è illustrato ora, a titolo esemplificativo, quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi tale (p. es. minacce di tipo terroristico, emergenze di sanità pubblica su vasta scala, eventi internazionali di ampia portata ecc.).
I controlli di frontiera alle frontiere interne continuano a essere ripristinati o prorogati «solamente come misura di extrema ratio». Il paragrafo 2 precisa che tale misura deve essere necessaria e proporzionata e che l’estensione e la durata del ripristino non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata. Misure concrete in tal senso sono introdotte a norma degli articoli 25bis (eventi imprevedibili o prevedibili), 28 (emergenza di sanità pubblica su vasta scala ) o 29 (carenze gravi alle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento dello Spazio Schengen) CFS e possono essere prorogate nel caso in cui perduri la minaccia
22 RS 0.101