Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

(par. 3). In tale contesto, gli Stati Schengen devono rispettare i criteri di cui agli articoli 26 e 30 CFS.

Art. 25bisProcedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi

imprevedibili o prevedibili

Come nella versione precedente, il CFS distingue tra eventi imprevedibili e prevedibili che rendono necessario, in singoli casi, il ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen. Il nuovo articolo 25bis CFS definisce la procedura applicabile in tale contesto.

In caso di minacce gravi imprevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, è tuttora prevista la possibilità per gli Stati Schengen di ripristinare in via eccezionale i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo non superiore a un mese. Qualora perduri la situazione di minaccia, d’ora in avanti i controlli possono essere di volta in volta reintrodotti per una durata di al massimo un mese e prorogati di un altro mese. La durata massima complessiva dei controlli di frontiera alle frontiere interne (finora 30 giorni) non può superare i tre mesi (par. 1 e 3). Lo Stato Schengen che intende ripristinare tali controlli ne dà notifica agli altri Stati Schengen, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE (par. 2 in combinato disposto con l’art. 27 par. 1 CFS).

In caso di minacce prevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori periodi di massimo sei mesi qualora perduri la situazione di minaccia (par. 5). Lo Stato Schengen che intende ripristinare tali controlli ne dà notifica agli altri Stati Schengen, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE almeno quattro settimane prima del ripristino (par. 4 in combinato disposto con l’art. 27 par. 1 CFS). Un’eventuale proroga della misura deve a sua volta essere notificata. La durata massima del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni (par. 5).

Lo Stato Schengen che ritiene sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una minaccia persistente che giustifichi il mantenimento dei controlli di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di due anni di cui al paragrafo 5 può richiedere un’ulteriore proroga per un periodo che non superi sei mesi. L’intenzione dello Stato Schengen di prorogare i controlli deve essere notificata agli altri Stati Schengen, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE almeno quattro settimane prima della proroga, includendo una valutazione del rischio secondo l’articolo 26 paragrafo 2 CFS (par. 6). Nel prendere la propria decisione, lo Stato Schengen tiene conto del parere emesso dalla Commissione europea.

Se il periodo supplementare di sei mesi non è sufficiente a garantire misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, lo Stato Schengen interessato può decidere di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi. Se decide in tal senso, lo Stato Schengen notifica senza ritardo alla Commissione europea la propria intenzione, includendo una valutazione del rischio. In risposta, la Commissione europea adotta una