Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
raccomandazione sulla compatibilità di tale ulteriore proroga con i principi di necessità e proporzionalità.
Art. 26 Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di
frontiera alle frontiere interne
All’interno della presente disposizione sono illustrati i criteri rilevanti per gli Stati Schengen nell’ambito del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne secondo l’articolo 25bisCFS. L’obiettivo è che tali controlli rimangano una misura di extrema ratio.
Al momento del primo ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen sono quindi tenuti a procedere, in linea con la prassi consolidata, a una valutazione della necessità e della proporzionalità della misura.
La presente modifica introduce tuttavia alcune precisazioni al paragrafo 1 in merito ai singoli criteri di cui lo Stato Schengen deve tenere conto quando si appresta a ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne. Lo Stato Schengen è tenuto a considerare l’impatto di tale misura sulla libera circolazione delle persone, così come, tra le altre cose, sulle regioni transfrontaliere nonché a valutare se esistono misure meno rigorose in grado di rispondere a loro volta alla situazione di minaccia (par. 1 e 3).
Se i controlli di frontiera alle frontiere interne sono in vigore da sei mesi (art. 25bis par. 5 CFS), lo Stato Schengen interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all’articolo 27 paragrafi 2 e 3 CFS, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 (par. 2).
Lo Stato Schengen che opta per il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne predispone opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere nonché alle persone che effettuano viaggi essenziali (par. 3).
Art. 27 Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di
frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio
L’attuale articolo 27 CFS è sostituito da una nuova disposizione avente come oggetto la notifica, da parte degli Stati Schengen, del ripristino temporaneo o della proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne (par. 1). Al suo interno è sancito inoltre l’obbligo di presentare una valutazione del rischio nel caso in cui tali controlli vengano prorogati per far fronte a una minaccia prevedibile (par. 2 e 3).
Il paragrafo 1 illustra le informazioni che devono figurare nella notifica del ripristino o della proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne inviata dagli Stati Schengen (motivi, estensione, valichi di frontiera interessati ecc.), per la quale occorre il modello messo a disposizione dalla Commissione europea.
Nei casi in cui i controlli di frontiera alle frontiere interne siano in atto già da sei mesi (art. 25bispar. 5 CFS), ogni successiva proroga di detti controlli da parte dello Stato Schengen interessato deve essere da questo notificata alla Commissione europea, con