Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
indicazione dei motivi alla base del perdurare della minaccia. Nella notifica occorre inoltre includere una valutazione del rischio (par. 2).
Se ripristina o proroga controlli di frontiera alle frontiere interne a causa di spostamenti migratori non autorizzati su vasta scala (art. 25 par. 1 lett. c CFS), lo Stato Schengen deve fornire, oltre alla valutazione del rischio, informazioni ulteriori quali, per esempio, l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione europei (par. 3).
In linea con la prassi consolidata, la Commissione europea può richiedere, qualora lo ritenga necessario, qualunque complemento di informazione (par. 4).
Per lo Stato Schengen interessato continua a essere prevista la possibilità di classificare le informazioni trasmesse (par. 5). Tale classificazione non preclude tuttavia la trasmissione delle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati Schengen interessati dal ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne.
Il paragrafo 6 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1.
Art. 27bisConsultazione tra Stati membri e parere della Commissione
La nuova disposizione disciplina le modalità di consultazione tra la Commissione europea e gli Stati Schengen interessati nonché le circostanze in cui la Commissione europea è tenuta a emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità dei controlli di frontiera alle frontiere interne.
Ricevuta la notifica dallo Stato Schengen che ha ripristinato i controlli di frontiera alle frontiere interne, la Commissione europea può avviare un processo di consultazione di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato Schengen direttamente coinvolto (se necessario, anche con altri Stati Schengen interessati dalla misura). Lo scopo è di esaminare la minaccia individuata, la necessità e la proporzionalità del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative nonché l’impatto di tale ripristino (par. 1).
La Commissione europea emette un parere, e ogni altro Stato Schengen può emettere un parere, se nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità della misura (par. 2).
Se i controlli di frontiera alle frontiere interne sono mantenuti per un totale di 12 mesi, la Commissione europea è tenuta a emettere un parere, corredato di eventuali raccomandazioni, sulla necessità e sulla proporzionalità di detti controlli (par. 3) nonché ad avviare un processo di consultazione con gli Stati Schengen (par. 4).
Art. 28 Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su
vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
L’articolo 28 CFS, che riguardava finora la procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata, disciplina adesso un meccanismo di salvaguardia specifico per lo spazio Schengen, pensato per una situazione di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che investe più Stati Schengen e che mette a rischio il