Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

funzionamento globale dello Spazio Schengen. Tale meccanismo è inteso a creare un quadro coerente per l’impiego dei controlli di frontiera alle frontiere interne e non pregiudica il diritto degli Stati Schengen di adottare le misure necessarie per contrastare un rischio imminente.

Il presente articolo trasferisce al Consiglio dell’UE il potere di emanare, su proposta della Commissione europea, una decisione di esecuzione che, in sostituzione a eventuali misure a livello nazionale, ammette una procedura coordinata per far fronte a un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che investe diversi Stati Schengen (par. 1).

In virtù di tale procedura, il Consiglio dell’UE ottiene altresì la facoltà di autorizzare gli Stati Schengen investiti dall’emergenza di sanità pubblica su vasta scala al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo della durata massima di sei mesi, rinnovabile, su proposta della Commissione europea, per ulteriori periodi di sei mesi ciascuno finché perdura l’emergenza (par. 2). A tale proposito, non è indicato alcun limite massimo, ma, fatta salva una decisione in materia del Consiglio dell’UE, le misure non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata (art. 25 par. 2 CFS).

Gli Stati Schengen che procedono al ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne in tale periodo devono basare i suddetti controlli sulla decisione del Consiglio dell’UE (par. 3) e notificarli immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati Schengen (par. 5).

La Commissione europea riesamina regolarmente l’evoluzione dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala e l’impatto delle misure adottate (par. 4).

Per limitare l’estensione dei controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen possono adottare anche misure alternative per le zone di frontiera interne secondo l’articolo 23 CFS. Nell’ambito del riesame di cui al paragrafo 4, la Commissione europea tiene conto di tali misure (par. 6).

Art. 33 Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere

interne

Fino a questo momento, lo Stato Schengen che procedeva al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne doveva presentare al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE e alla Commissione europea, entro quattro settimane dalla soppressione della misura, una relazione in merito. Con la modifica dell’articolo 33 CFS, l’obbligo di relazionare sul ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne vale ora indipendentemente dalla soppressione o meno della misura. Se i controlli di frontiera alle frontiere interne sono mantenuti per più di sei mesi, la relazione deve essere presentata allo scadere di 12 mesi e successivamente di 24 mesi (par. 2).

La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità e della proporzionalità della misura, nonché una valutazione ex post in merito, lo svolgimento delle verifiche (alla luce della cooperazione con gli Stati Schengen confinanti) e le ripercussioni sulla libera circolazione delle persone (par. 3).