Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

In questo modo, è possibile tenere in maggior conto gli interessi dei territori in questione nell’ambito del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne e, soprattutto, della valutazione del rischio.

Allegato XI Viaggi essenziali

Parte A Categorie di persone di cui all’articolo 21bisparagrafo 4

Il nuovo allegato XI parte A CFS contiene un elenco delle categorie di persone esentate dalle restrizioni all’ingresso. Tra queste figurano, per esempio, gli operatori sanitari, i lavoratori frontalieri e le persone che necessitano di protezione internazionale.

Parte B Categorie di persone di cui all’articolo 21bisparagrafo 5

L’allegato XI parte B CFS contiene, in aggiunta, un elenco delle categorie di persone a loro volta esentate dalle restrizioni all’ingresso ove tali categorie siano incluse nel regolamento di esecuzione adottato dal Consiglio dell’UE sulla base dell’articolo 21bis paragrafo 2 CFS (cfr. anche art. 21bispar. 5 CFS). In tale elenco figurano, tra gli altri, lavoratori stagionali, coniugi e figli di chi effettua viaggi essenziali nonché bambini in età prescolare.

Allegato XII parte A

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

Il nuovo allegato XII CFS disciplina la procedura per il trasferimento applicabile, sulla base del nuovo articolo 23bisCFS, alle persone rintracciate nelle zone di frontiera interne nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. nell’ambito di pattugliamenti congiunti di polizia).

I motivi per cui i cittadini di Stati terzi non hanno il diritto di soggiornare nello Stato Schengen in cui vengono rintracciati sono indicati nel provvedimento di trasferimento. Tale provvedimento è consegnato ai cittadini di Stati terzi interessati per mezzo di un modulo uniforme (all. XII p.te B CFS). Il provvedimento di trasferimento ha effetto immediato e quindi non sospensivo (par. 1). I cittadini interessati accusano ricevuta del provvedimento di trasferimento con la firma; nel caso in cui si rifiutino di firmare, l’autorità competente segnala tale rifiuto nel modulo (par. 2). Contro un provvedimento di trasferimento è possibile presentare ricorso. La procedura di ricorso è disciplinata conformemente alla legislazione nazionale. Il regolamento UE rimanda, anche in questo caso, all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Quanto alla Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti della CEDU. La presentazione di un ricorso non ha effetto sospensivo (par. 5).

In conformità con il paragrafo 3, le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che figura nella parte B del presente allegato. Tra questi rientrano i dati necessari all’identificazione della persona interessata, la data e l’ora in cui la persona è stata rintracciata, gli estremi