Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
La Commissione europea adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello uniforme di relazione (par. 4).
In linea con quanto finora previsto, la Commissione europea può inoltre emettere un parere sulla valutazione ex post della misura (par. 5).
La Commissione europea, altresì, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE, almeno una volta all’anno, una relazione (cosiddetta «relazione sullo stato di Schengen») contenente, tra le altre cose, un elenco di tutte le decisioni di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni da essa stessa intraprese in merito. In tale contesto, un’attenzione particolare è rivolta ai casi di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne in vigore da oltre 12 mesi. Inoltre, per la Commissione europea è prevista la possibilità di discutere separatamente della relazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE (par. 6).
Art. 36 Modifiche degli allegati
La presente disposizione del CFS è riformulata.
Il paragrafo 1 dispone che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 CFS riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII CFS. Il paragrafo 2, dal canto suo, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di inserire nell’allegato XI parte B CFS le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali.
Ove sussistano motivi d’urgenza, agli atti delegati adottati dalla Commissione europea si applica la procedura di cui all’articolo 37bisCFS.
Art. 37bisProcedura d’urgenza
La presente disposizione introduce una nuova procedura d’urgenza. Gli atti delegati adottati nell’ambito di tale procedura entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE (par. 1). In tal caso, la Commissione europea abroga l’atto immediatamente (par. 2).
Art. 39 par. 1 lett. h
La presente disposizione disciplina le informazioni che gli Stati Schengen devono comunicare alla Commissione europea. Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera h, che dispone l’obbligo, per gli Stati Schengen, di comunicare alla Commissione europea le zone considerate regioni transfrontaliere, in modo da poter definire la portata territoriale di eventuali misure volte a contenere le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne.
Art. 42terNotifica delle regioni transfrontaliere
La presente disposizione impone agli Stati Schengen di notificare alla Commissione europea, al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica del CFS, le regioni transfrontaliere così determinate in collaborazione con gli Stati confinanti.