Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
del documento di identità e di eventuali visti nonché l’indicazione dello Stato di provenienza e dei motivi per cui la persona non ha il diritto di soggiornare nello Stato Schengen ricevente.
Inoltre, a fini statistici, gli Stati Schengen comunicano alla Commissione europea il numero di persone per cui è stato disposto il trasferimento, indicando lo Stato Schengen in cui sono state trasferite, i motivi alla base del trasferimento e, se nota, la cittadinanza di tali persone (par. 4).
La persona è trasferita entro 24 ore alle autorità competenti dello Stato Schengen ricevente, che cooperano a tal fine con le autorità competenti dello Stato Schengen che procede al trasferimento. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano le pertinenti disposizioni della direttiva rimpatri (par. 6).
Allegato XII parte B
Modulo uniforme per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne
Se un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno è irregolare è rintracciato nelle zone di frontiera interne nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. nell’ambito di pattugliamenti congiunti di polizia) e se risulta applicabile la procedura secondo l’articolo 23bisCFS in combinato disposto con l’allegato XII parte A CFS, tale cittadino può essere trasferito alle autorità dello Stato dal quale proviene direttamente. Il provvedimento di trasferimento è consegnato al cittadino per mezzo del modulo uniforme di cui nel nuovo allegato XII parte B CFS.
2.3.2 Entrata in vigore e applicazione (art. 2)
Nell’UE, la presente modifica del CFS entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) e si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE.
Poiché nel caso di specie l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (v. n. 2.7.3), nella sua nota di risposta del 28 giugno 2024 la Svizzera ha comunicato all’UE che lo sviluppo in questione può diventare per lei giuridicamente vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» e quindi dopo la scadenza del termine di due anni (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Questo significa che le nuove disposizioni del CFS saranno applicate in Svizzera circa due anni dopo rispetto all’UE. Durante questo periodo transitorio, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, la Svizzera applicherà le attuali norme del CFS.
2.4 Punti essenziali dell’atto di attuazione
2.4.1 La normativa proposta
Le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1717 sono per la maggior parte direttamente applicabili e non richiedono quindi una trasposizione nel diritto svizzero.