Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
Alcune disposizioni comportano tuttavia delle modifiche della LstrI. Alla luce delle novità introdotte dalle modifiche del CFS, si rendono necessari gli adeguamenti legislativi illustrati di seguito.
Sono precisate le norme in materia di passaggio delle frontiere, controlli di frontiera e ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 7 e 8 AP-LStrI). In particolare, è elevato a rango di legge il disciplinamento attuale relativo alle competenze in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (già art. 30 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto; OEV23), senza pregiudizio alcuno della ripartizione delle competenze tra il Consiglio federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Quanto ai dettagli di tali controlli, questi possono invece continuare a essere disciplinati a livello di ordinanza dal Consiglio federale.
Le attuali disposizioni relative alla persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento sono trasferite, senza alcuna modifica sul piano materiale, in una disposizione separata (nuovo art. 66 AP-LStrI, già art. 64 cpv. 4 seg. LStrI).
È altresì introdotta nella LStrI una nuova procedura di allontanamento (art. 64cbisAP-LStrI). D’ora in avanti, in virtù dell’articolo 23bisCFS, i cittadini di Stati terzi rintracciati nell’ambito della cooperazione bilaterale operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. pattugliamenti congiunti di polizia) che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato Schengen in cui sono arrivati sono allontanati nello Stato Schengen dal quale provengono direttamente. Contro la decisione di allontanamento (modulo secondo l’all. XII p.te B CFS) può essere presentato ricorso entro cinque giorni feriali dalla notificazione. L’allontanamento è immediatamente esecutivo (art. 64d cpv. 2 lett. g AP-LStrI). La decisione di allontanamento non è tradotta; tuttavia, la persona interessata riceve un foglio informativo tradotto (art. 64f cpv. 2 AP-LStrI).
Sulla base dell’articolo 65a AP-LStrI, sono inoltre introdotte nuove restrizioni d’entrata nonché altre misure alle frontiere esterne Schengen. In linea con il CFS, al fine di salvaguardare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata temporanee alle frontiere esterne Schengen della Svizzera nonché altre misure volte a evitare la propagazione di malattie trasmissibili (p. es. test, quarantena e autoisolamento).
Qualora uno straniero disattenda a più riprese le restrizioni d’entrata e tenti di entrare in Svizzera nonostante le misure disposte da quest’ultima e dall’UE, la SEM può vietargli l’entrata (art. 67 cpv. 2 lett. c AP-LStrI). Di conseguenza, è adeguato anche l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo, le quali devono assicurarsi di trasportare in Svizzera solo persone che non provengono da zone a rischio (art. 92 cpv. 1bisAP-LStrI).