Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
2.4.2 Attuazione
Il nuovo allegato XII CFS disciplina la procedura di trasferimento secondo l’articolo 23bisCFS. Se è emanato un provvedimento di trasferimento, l’autorità competente (sia essa il Cantone o l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC]) inserisce i dati rilevanti nel modulo di cui nel presente allegato parte B CFS. Inoltre, a fini statistici, gli Stati Schengen registrano il numero di persone trasferite, indicando lo Stato Schengen in cui sono state trasferite e, se nota, la cittadinanza di tali persone.
I dati di cui nell’allegato XII parte B CFS sono quindi registrati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Alcuni campi di dati esistono già (dati personali, dati relativi al documento ecc.); altri, invece, dovranno essere creati o compilati utilizzando i codici corrispondenti nel SIMIC.
2.5 Commento ai singoli articoli dell’atto di attuazione
2.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Sostituzione di un termine
La presente revisione offre anche l’occasione propizia per correggere un errore terminologico nei tre capoversi del vigente articolo 82.
Art. 7 cpv. 2
Il precedente capoverso 2 prevedeva che il Consiglio federale disciplinasse a livello di ordinanza i «controlli sulle persone» e che, in caso di rifiuto d’entrata, fosse emanata una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI. Tale rimando può ora essere stralciato.
In forza della presente modifica il Consiglio federale disciplina ancora i dettagli dei controlli a livello di ordinanza; al contempo la nozione di «controlli sulle persone» è sostituita dalla nozione di «controlli di frontiera» (v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI di cui al n. 4.3) ed è aggiunto un rimando al capoverso 1. In questo modo, è ora chiaro che il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare le modalità dei controlli di frontiera tanto alle frontiere esterne quanto alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
In linea con le norme in vigore, i controlli alle frontiere interne non devono avere come obiettivo il controllo di frontiera, ma essere volti esclusivamente, in conformità con l’articolo 23 CFS, a preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Già nel 2015, durante una valutazione Schengen non annunciata alla frontiera interna tra la Svizzera e l’Italia, la Commissione europea aveva sottolineato che l’esercizio di determinate competenze di polizia trasferite alle guardie di frontiera svizzere nelle zone di frontiera interne non doveva avere come obiettivo il controllo di frontiera, così come già statuito in una sentenza del 22 giugno 2010 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) secondo cui le legislazioni nazionali concernenti i