Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera e informarne il Consiglio federale, la Commissione europea e gli altri Stati Schengen interessati dalla misura. Quanto alla proroga di tali controlli, essa è possibile, secondo l’articolo 25bis paragrafo 3 CFS, per un periodo non superiore a un mese, a condizione che la durata massima del ripristino dei controlli di frontiera sia limitata a tre mesi.
Cpv. 3
Ove accerti che esiste un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che investe diversi Stati Schengen, il Consiglio dell’UE può emanare una decisione di esecuzione che consente agli Stati Schengen di ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen (nuovo art. 28 CFS). Inoltre, può raccomandare il ripristino di tali controlli in circostanze eccezionali dovute a carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne Schengen (art. 29 CFS). Tali decisioni o raccomandazioni riguardano anche la Svizzera soltanto nel caso in cui sono interessate le sue frontiere interne. Il capoverso 3 prevede pertanto che sia il Consiglio federale, in entrambi i casi, a ordinare o prorogare in via definitiva il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. In linea con i nuovi articoli 23 e 23bisCFS, il Consiglio federale può inoltre adottare ulteriori misure. Ogni decisione in merito al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne deve comunque essere comunicata alla Commissione europea e agli altri Stati Schengen.
Cpv. 4
Per motivi di chiarezza, i controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera devono essere disciplinati a livello di legge, in linea con il CFS. Il diritto vigente prevede già che, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera, è l’UDSC, d’intesa con i Cantoni di confine, a dover procedere all’esecuzione di tali controlli (art. 30 cpv. 3 OEV). Una competenza, questa, chiaramente dovuta a ragioni pratiche: in caso di ripristino immediato dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera, l’UDSC, in virtù del proprio compito permanente di controllo doganale, dispone già del dispositivo di controllo necessario e può quindi intervenire immediatamente; d’altro canto, alcuni Cantoni di confine non sono dotati di strumenti sufficienti atti a garantire un’attività di controllo immediata.
Cpv. 5
Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza le modalità procedurali per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Art. 9 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne
Schengen della Svizzera
Il fatto che la rubrica sia modificata in «Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera» è dettato dalla necessità di precisare