Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
che l’articolo 9 AP-LStrI disciplina esclusivamente i controlli retti dal diritto in materia di stranieri.
Il nuovo articolo 9 AP-LStrI corrisponde al precedente articolo 9 capoverso 1 LStrI. La disposizione rimane invariata sul piano materiale, ma rispecchia ora in modo più preciso la prassi odierna. Di norma, i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen (aeroporti) sono svolti dai Cantoni, per quanto sia la Confederazione (DFGP) a disciplinarne l’esecuzione (art. 7 cpv. 2 LStrI, art. 31 cpv. 1 OEV), fatti salvi accordi che prevedano un controllo da parte dell’UDSC.
L’attuale capoverso 2 prevede che il Consiglio federale disciplina, d’intesa con i Cantoni di confine, il controllo di frontiera da parte della Confederazione nell’area di confine («zona di frontiera» secondo il CFS); tale controllo, in origine, compete infatti ai Cantoni e, in virtù della LD (art. 96 seg. LD), può essere affidato all’UDSC. Disponendo la LD già in modo chiaro come sono ripartiti i compiti da adempiere in questo contesto (art. 96 LD per i compiti di sicurezza dell’UDSC nell’area di confine; art. 97 LD per l’assunzione di compiti di polizia cantonale da parte dell’UDSC), non si rendono necessarie ulteriori precisazioni in questo senso a livello di ordinanza.
Art. 64 cpv. 4 e 5, 64a cpv. 3bise 66
Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento
I capoversi 4 e 5 dell’articolo 64 LStrI sono abrogati e trasferiti in una disposizione separata. L’articolo 66 LStrI dispone ora che le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce le competenze e le mansioni di tale persona a livello di ordinanza (cpv. 2). Tale disciplinamento si applica a tutte le procedure di allontanamento e non soltanto agli allontanamenti secondo l’articolo 64 LStrI, ragion per cui si è optato per una nuova disposizione separata. Sul piano materiale, non si rileva tuttavia alcuna modifica.
Art. 64cbisAllontanamento nel quadro di controlli nella zona in prossimità
della frontiera
Il presente articolo disciplina la nuova procedura di trasferimento di cui nel CFS. L’articolo 23bisCFS prevede ora una procedura per il trasferimento di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono rintracciati nelle zone di frontiera interne. In Svizzera, tali zone di frontiera interne corrispondono all’area di confine stabilita dal DFF d’intesa con i Cantoni sulla base dell’articolo 3 capoverso 5 LD. In tale contesto, sono fatti salvi i pertinenti accordi internazionali di collaborazione.
L’articolo 64cbisLStrI non si applica in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne.
Cpv. 1
Il nuovo articolo 23bisCFS prevede che i cittadini di Stati terzi che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato Schengen in cui sono arrivati, ossia