Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

controlli sul territorio di uno Stato Schengen con effetto equivalente a un controllo alle frontiere non sono conformi al CFS24. Diverso è il caso dei controlli doganali. Non essendo membro dell’unione doganale dell’UE, la Svizzera continua ad avere il diritto, in conformità con la legge del 18 marzo 200525 sulle dogane (LD), di controllare la circolazione transfrontaliera di persone e merci.

Inoltre, il Consiglio federale stabilirà, a livello di ordinanza nonché d’intesa con i Cantoni e gli Stati limitrofi, le regioni transfrontaliere; ciò in linea con l’articolo 42ter CFS, secondo cui gli Stati Schengen determinano le regioni transfrontaliere in cooperazione con gli Stati limitrofi e ne danno notifica all’UE.

Art. 8 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne

Schengen della Svizzera

Il disciplinamento relativo alle competenze in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera è ora elevato a rango di legge e precisato, senza pregiudizio alcuno della ripartizione di tali competenze. Il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne avviene, di norma, in stretta collaborazione con le autorità competenti (Dipartimento federale delle finanze [DFF] e Cantoni).

Fino a questo momento, i punti essenziali della procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono stati disciplinati dall’articolo 30 OEV. Ora, l’articolo 8 AP-LStrI dispone che il ripristino e la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera spettano al Consiglio federale (cpv. 1). In casi urgenti, ossia a fronte di eventi imprevedibili, spetta al DFGP ordinare, in consultazione con il DFF, le misure necessarie per il ripristino dei controlli di frontiera nonché informarne senza indugio il Consiglio federale (cpv. 2).

Cpv. 1

In caso di eventi prevedibili, spetta tuttora al Consiglio federale decidere se introdurre controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (nuovo art. 25bis CFS), tenendo conto, a tal fine, delle condizioni e dei criteri di cui ai nuovi articoli 25 e 26 CFS. In tale contesto, il criterio principale è quello della proporzionalità: i controlli di frontiera alle frontiere interne devono infatti essere introdotti o prorogati «solamente come misura di extrema ratio». Nel prendere la sua decisione, il Consiglio federale deve inoltre valutare l’impatto delle misure sulle regioni transfrontaliere (nuovo art. 26 par. 1 e 3 CFS). I termini e la procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono disciplinati dal nuovo articolo 25bisCFS.

Cpv. 2

In caso di eventi imprevedibili ai sensi dell’articolo 25bisparagrafo 1 CFS, spetta tuttora al DFGP, in consultazione con il DFF, ordinare il ripristino dei controlli di

24 Sentenza ECLI:EU:C:2010:363 della Corte del 22.06.10 nelle cause riunite C-188/10 e C- 189/10 nelle cause Melki e Abdeli

25 RS 631.0