Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
dal tasso di riconoscimento. Unicamente i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni sono trasferiti al CFA della regione dopo la prima interrogazione.
– Durata diversa della procedura d’asilo: nell’UE le domande d’asilo devono essere registrate entro cinque giorni. La durata massima della procedura d’asilo alla frontiera, compresa la procedura di ricorso, è di 12 settimane dal momento della registrazione. Il termine può essere prolungato a 16 settimane. In Svizzera la procedura all’aeroporto dura al massimo 20 giorni civili (poco meno di tre settimane). La persona interessata soggiorna per un massimo di 60 giorni civili (circa 8,5 settimane) nella zona di transito dell’aeroporto di Ginevra o Zurigo. In questo lasso di tempo si svolgono la procedura Dublino, la procedura di ricorso ed eventualmente anche la procedura di allontanamento. La procedura d’asilo svizzera all’aeroporto è quindi circa un terzo più celere di quella prevista dall’UE. Se alla procedura d’asilo europea alla frontiera di 12 settimane si aggiungono altre 12 settimane della procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen (per un totale di 24 settimane, esclusa la settimana di registrazione), la nuova procedura europea alla frontiera è quasi tre volte più lunga dell’attuale procedura svizzera all’aeroporto.
– Carcerazione amministrativa: in virtù della nuova procedura di rimpatrio alla frontiera esterna Schengen, è possibile ordinare la carcerazione amministrativa di richiedenti l’asilo respinti e a rischio di fuga. Anche la procedura svizzera all’aeroporto prevede la possibilità di ordinare la carcerazione amministrativa, ma unicamente per le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato.
– Nessun numero massimo di domande d’asilo esaminate ogni anno agli aeroporti: l’UE prevede per gli Stati membri un numero massimo di domande d’asilo esaminate alla frontiera esterna Schengen. Una volta raggiunto il numero massimo, è possibile applicare le procedure d’asilo ordinarie. Il diritto svizzero non lo prevede. Gli alloggi presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo sono di fatto limitati (Ginevra: 30 posti, Zurigo: 60 posti), ma finché lo spazio lo consente, le procedure d’asilo si svolgono in aeroporto. In Svizzera non esiste una quota fissa come quella prevista dall’UE.
La procedura europea d’asilo alla frontiera e la procedura svizzera all’aeroporto non sono quindi equivalenti. La procedura svizzera è prevista per un’altra cerchia di persone, è più celere e non prevede quote fisse annue.
Nell’ambito dell’elaborazione del regolamento in oggetto, l’UE è stata informata del fatto che la Svizzera dispone di una procedura d’asilo alle proprie frontiere esterne Schengen non equivalente alla procedura d’asilo alla frontiera dell’UE. Se si applicassero le disposizioni europee, la procedura di allontanamento dall’aeroporto si prolungherebbe di diverse settimane e occorrerebbe adeguare la carcerazione amministrativa, cosa non necessaria in Svizzera in considerazione della posizione geografica e delle sistemazioni nelle zone di transito degli aeroporti. La Svizzera ha già attuato e applica le restanti disposizioni della direttiva rimpatri a cui rimanda il regolamento UE. Se in futuro le disposizioni della procedura d’asilo all’aeroporto dovessero essere modificate, si dovrebbe ripetere la verifica dell’equivalenza.